Rumori e viavai rispetta i vicini

Quiete pubblica –

Il gestore ha sempre il dovere di tutelare la quiete pubblica e adoperarsi per il rispetto del silenzio

Non di rado la presenza di un locale al piano terra o nel cortile di un condominio è fonte di lamentele da parte dei condomini a causa del rumore e del viavai degli avventori. In proposito è bene chiarire che, a livello nazionale, nessuna norma vieta, a priori, di adibire un immobile a pubblico esercizio. In questi casi si deve fare riferimento, da un lato, alla normativa locale, e, dall'altro, al regolamento condominiale. Quest'ultimo riveste, infatti, un ruolo fondamentale per chi vuole aprire una attività in un condominio, posto che spesso ci si trova di fronte a specifiche limitazioni per determinate tipologie di esercizi. Sul tema rumore, però i regolamenti condominiali stabiliscono divieti in modo molto generico. Frequente, in questo senso, l'uso di clausole quali “sono vietate le attività rumorose”. Al di là dei sofismi, la tutela della quiete pubblica deve sempre essere garantita, e il gestore ha il dovere di adoperarsi per il rispetto del silenzio, soprattutto in ore serali e notturne.
La legislazione ambientale e i provvedimenti delle Autorità comunali sono costantemente chiamati a mediare fra le diverse esigenze di condomini e bar. Il criterio base - si ricorda - è quello della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (art. 844 c.c.). Nell'applicazione della norma il giudice deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, e può tenere conto della priorità di un determinato uso. Trent'anni di giurisprudenza hanno stabilito che il superamento della normale tollerabilità avviene quando il rumore lamentato eccede di tre decibel il rumore di fondo. Tale criterio, tuttavia, può essere derogato in senso restrittivo dai regolamenti condominiali.Insomma leggete bene il regolamento di condominio.

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