Rosso sul conto corrente, da oggi è meno costoso

Credito –

La legge di conversione del decreto legge anti-crisi ha abolito la commissione di massimo scoperto se il saldo del conto corrente è a debito per meno di 30 giorni e per i conti non affidati. Le banche hanno tempo fino al 27 giugno per adeguare i contratti già in essere

Diventa meno costoso andare in rosso sul proprio conto corrente bancario, con meno oneri e costi più trasparenti legati alla concessione di un fido bancario. L'entrata in vigore della legge 2/09 (di conversione del decreto anti-crisi 185/08) ha ridotto infatti la possibilità di applicazione da parte della banca della commissione di massimo scoperto (Cms), che fino a ora gravava (e secondo regole non sempre chiare) su ogni correntista in relazione all'apertura di fido bancario. Di che cosa si tratta? La Cms è un ricarico chiesto dalla banca al cliente per compensare i costi legati dalla semplice messa a disposizione di risorse finanziarie disponibili al prestito, per il solo fatto cioè di tenere impegnati fondi. Agli interessi relativi alle somme utilizzate in fido, limitati alla sola durata del debito, bisognava quindi aggiungere anche una provvigione calcolata a partire dalla massima esposizione registrata sul conto nel trimestre precedente, oppure - in percentuale - in relazione alle somme affidate ma non utilizzate dal cliente.
Condizioni poco esplicite stabilivano però i termini in grado di fare scattare la provvigione. La media era dello 0,66%, ma si arrivava a punte del 2%. Un esempio chiarisce meglio le cose: se il picco di rosso raggiunto in tre mesi era di 1.000 euro e la Cms era, per esempio, del 2%, il correntista doveva pagare 20 euro, anche se quel “rosso” era durato solo 24 ore. Non solo. Se il rosso non era ripianato nell'anno, gli euro salivano a 80 (4 trimestri e dunque quattro volte la Cms), cui andavano aggiunti anche gli interessi passivi.
Il decreto anti-crisi, all'articolo 2 bis, ha ridisegnato la normativa, sia sulla commissione di massimo scoperto che su ogni altro tipo di provvigione di conto dovuta a prescindere dalla richiesta di un prestito e dalla durata dell'esposizione. In genere, diventa nulla ogni clausola che preveda provvigioni di questo tipo. Quanto al massimo scoperto, non sarà più applicabile se il “rosso” registrato sul conto corrente avrà una durata di tempo continuativa inferiore a 30 giorni, o se il cliente non è beneficiario di fido. Un corrispettivo predeterminato a carico del cliente potrà esistere solo se messo per iscritto nel contratto, precisando il tasso debitore e solo calcolato in base alle somme utilizzate e in proporzione all'importo e alla durata del fido richiesto, a condizione che dei relativi costi a carico del cliente venga reso un rendiconto almeno una volta all'anno. La clausola dovrà essere contenuta in un patto scritto non rinnovabile in modo tacito. Ogni provvigione di conto dovrà comunque essere computata nell'indice sintetico di costo (ex Taeg) e nel calcolo dei tassi soglia (legge 108/96) in modo da farne risultare chiaro l'importo prima della stipula.
Queste nuove disposizioni valgono già per la stipula di nuovi contratti, mentre per l'adeguamento di quelli già esistenti le banche avranno tempo fino al 27 giugno.
Il mancato adeguamento potrà giustificare un recesso dal contratto.

Cosa cambia con le nuove regole

Ipotesi 1
Fido di 100.000 euro che non si usa.
Cosa accadeva
Gli usi bancari prevedevano l'applicazione di un addebito in una percentuale sull'accordato al netto dell'utilizzo. Nell'ipotesi riportata la base di calcolo era 100.000, pari all'ammontare del fido.
Cosa accade
Sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.

Ipotesi 2

Conto affidato di 100.000 euro che tocca un picco per 50.000 euro per cinque giorni.
Cosa accadeva
Secondo prassi si applicava la Cms sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel trimestre, quando il picco fosse durato un tempo minimo.
Cosa accade

La Cms non è più applicabile se il saldo del conto corrente è a debito per meno di 30 giorni consecutivi.

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