Regione Piemonte: le nuove regole della somministrazione di bevande e alimenti

Novità per bar e ristoranti (legge regionale 29 dicembre 2006 n. 38)

La riforma del commercio introdotta con la recente legge n. 248/2006 - meglio nota come Bersani bis - ha rappresentato un decisivo passo avanti verso la liberalizzazione del settore dei pubblici esercizi.

In Piemonte, in data 29 dicembre 2006, è stata approvata la nuova legge regionale in materia di somministrazione di alimenti e bevande. Detta legge pone il Piemonte tra le poche regioni italiane ad avere una legge che disciplina detta materia in maniera conforme ai principi fissati dalla citata legge Bersani bis ed al dettato costituzionale (articoli 117 e 118 Cost.).



La nuova legge regionale piemontese 29 dicembre 2006 n. 38

La nuova normativa introduce importanti innovazioni per i pubblici esercizi, in particolare in tema di licenze. Ai sensi dell'art. 7 della legge in questione viene ora introdotta una "unica tipologia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande".

Ampia libertà viene dunque riservata ai gestori circa la determinazione dell'assortimento merceologico del proprio esercizio, con la conseguenza che d'ora in poi saranno solo le scelte imprenditoriali del gestore ed il possesso dei requisiti igienico-sanitari a determinare il tipo di attività effettivamente svolta da ogni singolo esercizio.

La nuova normativa si propone inoltre di ridurre gli adempimenti burocratici previsti per l'accesso e l'esercizio dell'attività. In particolare viene previsto il diffuso utilizzo dell'istituto del "silenzio-assenso" e della "denuncia di inizio attività" (DIA), da presentarsi da parte dell'interessato al Comune ove ha sede l'esercizio.

Da segnalare che non risulta più essere prevista l'iscrizione al REC - Registro Esercenti il Commercio - e che per l'accesso alla professione è ora richiesto aver frequentato un apposito corso professionale, oppure aver esercitato l'attività in proprio o come dipendente qualificato per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio.

Ai sensi dell'art. 8 spetta ai Comuni adottare i criteri per l'insediamento delle attività. In particolare, i Comuni possono individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni per incompatibilità con la natura di tali aree.

In tema di orari, l'art. 17 stabilisce il principio per cui la determinazione dell'orario di apertura al pubblico dell'esercizio è libera e rimessa al singolo esercente/gestore, con l'intervento del Comune previsto solo nel caso di esigenze di interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica.

Infine, merita sottolineare che con la legge regionale in esame la Regione Piemonte si propone anche di promuovere ed incentivare le attività di somministrazione che presentano elevati livelli qualitativi in relazione alle caratteristiche dei locali, alla tipologia dei prodotti e al servizio reso da addetti ed operatori: a tale fine la Regione istituisce apposito marchio di qualità volto a premiare e contraddistinguere le attività dagli elevati standard qualitativi (art. 23).


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