Recedere dall’acquisto di una vacanza

La disciplina del d.lgs. n. 111/1995



L'art. 10 del decreto legislativo n. 111 del 1995, attuativo della direttiva comunitaria 90/314 concernente i viaggi e le vacanze "tutto compreso", prevede espressamente che il viaggiatore che si trovasse nell'impossibilità di usufruire del viaggio prenotato può cedere la propria prenotazione, a condizione che:

a) l'organizzatore sia informato per iscritto entro quattro giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, e riceva contestualmente le generalità dell'amico-cessionario;

b) il cessionario abbia gli stessi requisiti del cedente (ad es. sia in regola con il passaporto, i visti, i certificati sanitari richiesti, ecc.)

c) il cessionario rimborsi all'organizzatore tutte le spese da questi sostenute per procedere alla sostituzione.

Si noti che il cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la propria quota d'iscrizione e sarà solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c).

Qualora il consumatore non sia in grado di farsi sostituire, sarà costretto a recedere dalla vacanza. La legge distingue due tipi di recesso: quello per giusta causa e quello senza giusta causa.

Il recesso per giusta causa - caratterizzato dal fatto che il recedente non è tenuto a corrispondere alcunché - è previsto dalla legge nei seguenti casi:

a) revisione del prezzo al rialzo superiore al 10% dell'importo originario avvenuta dopo la conclusione del contratto, ma comunque non oltre i 20 giorni antecedenti la partenza;

b) aumento di prezzo resosi necessario per l'organizzatore in prossimità della partenza (ad es. è aumentato il costo del carburante degli aerei), e quindi anche nei 20 giorni a questa antecedenti, e non accettato dal consumatore;

c) annullamento del viaggio da parte dell'organizzatore (ad es. perché non è stato raggiunto il numero minimo previsto di partecipanti) e rifiuto da parte del consumatore di usufruire di un pacchetto turistico alternativo.

Nel caso di recesso senza giusta causa, legato a motivi strettamente personali del consumatore, il recedente è invece sempre tenuto al pagamento delle spese d'iscrizione ed a versare, a titolo di penale per il recesso, una somma di denaro tanto più alta quanto il diritto di recesso è esercitato in prossimità della partenza.

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