Quando l’infortunio del lavoratore è considerato “in itinere”?

Il Decreto legislativo n. 38/2000 ha ampliato la copertura assicurativa dei lavoratori contro tali infortuni

Nel caso di infortunio, il lavoratore è coperto dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, facente capo all'INAIL, Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

E' sufficiente che lo svolgimento dell'attività lavorativa abbia creato un rischio specifico, rispetto a quelli generici cui il lavoratore è esposto, come ogni altro individuo.

Il caso dell'infortunio "in itinere" (durante il percorso) è l'esempio più chiaro e ricorrente di questo principio.

Se il dipendente si infortuna mentre si reca sul posto di lavoro o da questo fa ritorno, l'evento si considera come avvenuto nel corso dell'attività lavorativa.

La copertura assicurativa dei lavoratori contro gli infortuni "in itinere" si è particolarmente ampliata con il decreto legislativo n. 38/2000, perché l'art. 12 ha di fatto stabilito che questa ha inizio nel momento in cui il lavoratore esce di casa, e termina nel momento in cui il medesimo vi rientra, salvo alcune precise eccezioni.

Si ha infatti infortunio "in itinere", secondo la normativa vigente introdotta nel 2000, durante il normale percorso del lavoratore:

a) di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

b) tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

c) di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa (circostanza rara, ma teoricamente possibile anche nel settore dei bar e della ristorazione).

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