Protesto illegittimo: riconosciuto il risarcimento del danno all’imprenditore

Una pronuncia della Corte di Cassazione conferma le impostazioni interpretative più recenti

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 6732 del 30.3.2005 ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale all'imprenditore che abbia subito il protesto illegittimo di un assegno bancario da parte di una banca.

Secondo la Corte il danno subito, la lesione della reputazione professionale, rientrerebbe nella categoria dei danni non patrimoniali tutelati dall'art. 2059 c.c., che riguarda infatti anche i danni derivati dalla violazione e lesione di posizioni soggettive giuridicamente protette a livello costituzionale o ordinario.

Il risarcimento del danno non patrimoniale, quindi, sarebbe dovuto anche nell'ipotesi di lesione del diritto alla reputazione dell'imprenditore, persona fisica (ma la tutela è estensibile alla persona giuridica), in quanto danno fondato sul rispetto della dignità sociale e professionale del medesimo, dignità riconosciuta dalla Costituzione (artt. 2, 3, 41 Cost., tra di loro correlati, in relazione alla libertà di produzione ma in condizioni di rispetto della propria immagine ed attività professionale).







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