Prorogata l’autocertificazione per la valutazione dei rischi nelle imprese

Norme&fisco –

È stato spostato di sei mesi, al 31 dicembre 2012, il temine entro il quale le imprese fino a dieci dipendenti devono produrre il documento di valutazione dei rischi per l’incolumità e la salute dei lavoratori previsto dal Testo Unico sulla sicurezza del lavoro

Le piccole imprese possono continuare ad autocertificare la valutazione rischi fino al 31 dicembre 2012. Il d.l. 57 del 12 maggio scorso ha prorogato le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs 81/2008 e riguardanti i datori di lavoro che occupano fino a dieci lavoratori. L'articolo 29, comma 5, del Testo Unico prevede che questi datori debbano effettuare la valutazione dei rischi entro il 30 giugno 2012 sulla base di procedure standardizzate da individuare con apposito decreto ministeriale. Non essendo stato ancora emanato. il Dl 57/12 ha spostato la scadenza di sei mesi, al 31 dicembre 2012.
Il documento di valutazione rischi prevede che vengano incluse anche la data di programmazione delle verifiche sullo stress (valutazione preliminare) e la data in cui si prevede che queste vengano completate. I datori che non la compiono o la presentano in maniera incompleta vanno incontro a una contravvenzione: arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6.400 euro. «In caso di costituzione di nuova impresa - recita il TU all'articolo 28 - il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività».
La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature e nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli da stress lavoro-correlato.

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