Per l’affitto non rinnovato c’è l’indennità

Locazioni –

Gli affitti nelle attività commerciali. Regole e norme da conoscere

L'avviamento commerciale viene definito come la potenzialità dell'impresa di produrre utili e fa riferimento a vari fattori: buona organizzazione dell'azienda, possibilità di avvalersi di personale capace, buona reputazione goduta presso clienti e fornitori e così via. Tutti fattori che nel caso di un contratto di locazione verranno “persi” dal conduttore alla fine del contratto, a beneficio di chi gli subentra. Al fine di tutelare il gestore, nel caso di attività che comportino contatti diretti con il pubblico, l'ordinamento prevede che al conduttore uscente venga corrisposta un'adeguata indennità.
La legge n. 392/1978 stabilisce i criteri per la determinazione dell'indennità. In caso di cessazione, il conduttore ha diritto ad una indennità pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto (21 mensilità nel caso delle attività alberghiere). Tuttavia, qualora l'immobile venga adibito all'esercizio della “stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica”, quest'ultimo avrà diritto a percepire un'indennità ulteriore, che di fatto raddoppia l'indennità originaria. Condizione inderogabile per poter ottenere l'indennità raddoppiata è che il nuovo esercizio inizi a operare entro un anno dalla cessazione del precedente.

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