Operative le nuove regole sul lavoro: la somministrazione diventa più facile

Norme&fisco –

Le precisazioni del ministero del Lavoro e una sentenza della Corte di giustizia europea semplificano il ricorso alla manodopera in affitto. Al via le nuove regole per i voucher: ogni committente potrà pagare un massimo di 2mila euro a lavoratore

Con nuovi decreti e interpretazioni che riguardano i contratti di somministrazione, il lavoro intermittente e il lavoro accessorio la riforma del lavoro è stata di recente completata. In queste pagine vi riassumiamo le novità principali d'interesse per i gestori di locali.

I lavoratori svantaggiati
La prima importante novità è la firma del decreto che rende operativa la possibilità di stipulare il contratto di somministrazione senza dover indicare la cosiddetta casuale: cioè le “esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” che portano a specificare il termine del contratto.
La possibilità, introdotta dal D.Lgs. 24/2012 che ha recepito la direttiva 104/2008, vale per alcune categorie di lavoratori: disoccupati, percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi, “soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi”, lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento 800/2008/CE) o altre ipotesi definite dai contratti collettivi.
La mancata concreta individuazione di alcune di queste categorie “svantaggiate” aveva frenato l'applicazione della legge. Ora il ministero del Lavoro ha chiarito meglio chi rientra in questa platea. Si tratta di tre categorie di soggetti:
1. chi non ha un impiego, subordinato o autonomo, regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
2. chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (Isced 3);
3. chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo-donna che supera di almeno il 25% la disparità media in tutti i settori economici italiani.
A questi si aggiungono le persone con più di 50 anni di età, gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico, e infine i membri di minoranze linguistiche che hanno bisogno di consolidare le proprie esperienze professionali per migliorare le possibilità di occupazione.
La somministrazione di manodopera consente a un'impresa di rivolgersi a un'agenzia autorizzata somministratrice per richiedere e utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente della stessa agenzia. Si producono così due contratti. Il primo (di somministrazione) si stipula tra utilizzatore e somministratore, e ha natura commerciale: regola l'“affitto” della manodopera. Il secondo (contratto di lavoro) si stipula invece tra l'agenzia e il lavoratore.

Limiti e orientamenti Ue
La somministrazione è consentita per le sostituzioni di lavoratori assenti per ferie o altri motivi, per le sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso (massimo per due mesi), per un'intensificazione temporanea dell'attività dovuta a flussi non ordinari di clientela e in altre ipotesi previste dalla contrattazione integrativa.
La Corte di giustizia europea (sentenza 11 aprile 2013, in causa C/290/2012) ha però riconosciuto che non si può applicare la direttiva sul lavoro a tempo determinato (70/1999) al contratto di somministrazione di manodopera (regolato dalla direttiva 104/2008). Mentre la prima mira a contenere l'uso eccessivo del lavoro a termine, la seconda invita gli Stati membri a rimuovere ogni ostacolo all'utilizzo di lavoro somministrato. Una differenza di cui la giurisprudenza (e la legislazione) italiana finora non è sembrata tener conto. La casuale del contratto di somministrazione viene ad esempio spesso interpretata applicando meccanicamente i canoni relativi al lavoro a termine. Le conseguenze di questa decisione della Corte di giustizia avranno ripercussioni sulla legislazione futura.

Vecchi e nuovi voucher
C'è tempo fino al 31 maggio per usufruire dei buoni lavoro acquistati prima del 18 luglio 2012 senza tener conto dei limiti economici previsti dalla riforma Fornero (legge 92/2012). Dopo quella data, infatti, entrerà a pieno regime la nuova normativa, con il sistema telematico di distribuzione dei voucher e il doppio limite di 5mila e 2mila euro.

I “nuovi” buoni lavoro
I compensi percepiti in totale dal lavoratore, indipendentemente dal numero di committenti, non possono infatti superare i 5mila euro annui (al netto degli oneri), mentre le prestazioni rese nei confronti degli imprenditori commerciali non possono superare i 2mila euro per ciascun committente. Il ministero del Lavoro, con la circolare 4/2013, ha spiegato come interpretare il nuovo articolo del D.Lgs. 276/2003 sul lavoro accessorio. In riferimento alle soglie, l'Inps precisa che il limite va inteso al netto degli oneri e quindi 5mila euro corrispondono a 6.666 lordi (valore nominale dei buoni lavoro). Così come il tetto dei pagamenti da ciascuna impresa commerciale è pari a 2.666 euro lordi. Fino quando l'Inps completerà il sistema informatizzato di monitoraggio - afferma il ministero - il committente potrà chiedere al lavoratore una dichiarazione relativa all'osservanza di questi tetti.
Il superamento dei limiti economici comporta la trasformazione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, con relative sanzioni civili e amministrative se le prestazioni accessorie risultano funzionali all'attività di impresa, cioè se sono intercambiabili con quelle di altro personale dipendente. Secondo il Ministero, comunque, l'autocertificazione del lavoratore (che va incontro a conseguenze penali se dichiara il falso) solleva il committente dal rischio di eventuali sanzioni.
I buoni devono essere «orari, numerati progressivamente e datati». L'uso dei voucher è concesso entro 30 giorni dall'acquisto, ma il limite sarà operativo con l'entrata in funzione della procedura telematica. Un solo buono da 10 euro non può essere usato per remunerare prestazioni di più ore. Ma per un'ora di lavoro si possono pagare più voucher.

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