Occhio alle nuove regole antisommerso

Norme&Fisco –

Il Collegato lavoro cambia la maxisanzione per il lavoro nero. Maggiorate del 50% le sanzioni per le violazioni previdenziali, sebbene siano ora quantificate rispetto all’entità dell’evasione. Abolito il tetto dei 3.000 euro

Una stretta al lavoro nero, con più pesanti misure per le sanzioni civili, ma accompagnata da un incentivo ai datori che intendono regolarizzazione spontaneamente i rapporti lavorativi. Il Collegato lavoro (legge 183/2010, articolo 4) ha introdotto, in materia di sommerso, importanti novità che riguardano da vicino l’attività degli esercizi pubblici. Innanzitutto un nuovo quadro di disciplina: la sanzione previdenziale, precedentemente fissata in un importo non inferiore a 3.000 euro, è aumentata del 50% rispetto a quella ordinaria prevista per l’evasione contributiva (cioè il 30% in ragione d’anno della contribuzione evasa, con un massimo del 60% dell’ammontare dei contributi). Gli ispettori degli enti previdenziali (Inps, in primo luogo) sono autorizzati a notificare la sanzione dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010) e possono applicarla agli illeciti commessi prima di tale data, se questi sono proseguiti anche dopo.
Il presupposto del lavoro sommerso, è utile ricordarlo, è costituito dall’impiego di lavoratori in assenza di una comunicazione preventiva al Centro impiego: così anche il mancato invio della denuncia nominativa all’Inail del socio lavoratore fa scattare la presunzione del lavoro subordinato e quindi la maxisanzione. La stessa presunzione vale anche per coniuge, figlio, parente e affine del datore di lavoro.

Ravvedimento operoso

La penalità non si applica se il datore, prima della verifica, regolarizza “spontaneamente e integralmente, per l’intera durata, il rapporto di lavoro”. Se la regolarizzazione avviene prima della scadenza del primo pagamento contributivo (cioè il 16 del mese successivo all’effettivo inizio del rapporto) la sanzione si evita con l’invio della comunicazione di assunzione. Se la regolarizzazione avviene invece successivamente, la multa può essere evitata se il datore, oltre alla comunicazione, effettua il versamento della contribuzione relativa al periodo “scoperto

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