Nuove disposizioni in tema di pubblici esercizi e internet point

Le novità introdotte dalle recenti norme anti-terrorismo

Il decreto legge n. 144 del 27 luglio 2005 ("Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale"), è stato convertito in legge dalla Camera dei Deputati.

Le novità introdotte con il decreto sono rilevanti; vediamole nel dettaglio.

A partire dal quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione n. 155/2005 e fino al 31 dicembre 2007 chiunque intenda aprire un pubblico esercizio o un circolo privato in cui siano "posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali per comunicazioni telematiche" deve chiedere la licenza al questore.

Per gli esercizi già in attività la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda.

Sono esclusi da tali obblighi gli esercizi in cui siano installati esclusivamente telefoni pubblici a pagamento abilitati solo alla telefonia vocale.

Tali disposizioni sono poi integrate dal decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto 2005 in materia di acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni internet pubbliche.

Ai sensi dell'articolo 1, punto b) di tale decreto i titolari e i gestori dei pubblici esercizi e dei circoli devono preventivamente identificare chi accede ai servizi telematici offerti, acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità e fotocopiando il medesimo.

Si noti che titolari e gestori devono adottare idonee misure fisiche e/o tecnologiche al fine di impedire l'accesso agli apparecchi terminali alle persone che non siano state preventivamente identificate.

Titolari e gestori devono adottare, inoltre, le misure atte a memorizzare e conservare fino al 31 dicembre 2007 i dati relativi alla data e all'ora della comunicazione e alla tipologia del servizio utilizzato dal cliente, abbinabili univocamente al terminale da questi utilizzato. I dati devono essere raccolti e conservati mediante modalità telematiche, tranne che per gli esercizi che installino non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico. In quest'ultimo caso i dati in questione "possono essere registrati su di un apposito registro cartaceo con le pagine preventivamente numerate e vidimate dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ove viene registrato l'identificativo dell'apparecchiatura assegnata all'utente e l'orario di inizio e fine della fruizione dell'apparato".

Nella sezione Normativa Italiana sono reperibili i testi dei decreti sopra citati.

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