Nuove disposizioni comunitarie in tema di alimenti

Il regolamento n. 178/2002 CE: dal 1° gennaio 2005 la rintracciabilità degli alimenti sarà un requisito obbligatorio

Il regolamento 28 gennaio 2002 n. 178 del Parlamento europeo e del Consiglio, oltre ad istituire l'Authority europea per la sicurezza alimentare che ha sede nella città emiliana, ha stabilito anche i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare.

L'articolo 18 di questo regolamento introduce nel diritto alimentare europeo una prescrizione generale, la "rintracciabilità" di tutti gli alimenti e mangimi. A decorrere dal prossimo gennaio 2005 dovrà venire obbligatoriamente adempiuta da ogni operatore delle filiere alimentare e mangimistica.

L'art. 3.15, 18) definisce la rintracciabilità come la "possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione".

Il Regolamento impone anche l'obbligo per gli operatori del settore di ritirare dal commercio e di informazione delle Autorità e, se necessario, dei consumatori, qualora l'operatore stesso valuti che un prodotto già sul mercato non sia da considerarsi conforme ai requisiti di sicurezza alimentare stabiliti.

E' importante poi sottolineare che, affinché gli operatori siano in grado di individuare chi abbia loro fornito quel particolare alimento o sostanza contenuta poi in un alimento, gli alimenti dovranno essere adeguatamente etichettati per facilitarne la rintracciabilità.

Occorre rilevare che trattandosi di un regolamento e non di una direttiva, il provvedimento comunitario è immediatamente esecutivo e quindi applicabile in tutti gli stati membri.










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