Novità in tema di sanzioni applicate al datore di lavoro irregolare

La Corte costituzionale riconosce maggiori difese ai datori di lavoro in ambito sanzionatorio

Due ricorsi due ricorsi hanno portato il contenuto dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12 (convertito nella legge 23 aprile 2002, n.73), all'attenzione dei Giudici della Corte Costituzionale.

Nell'analitico, la norma prevede che al datore di lavoro che ricorre a lavoratori "irregolari" venga applicata una sanzione, una volta constatata la violazione di riferimento, in modo eccessivamente generalizzato e automatico, nonché senza considerare in concreto la gravità di detta violazione.

Per ciascun lavoratore irregolare, infatti, il pagamento sanzionatorio andrebbe dal 200 al 400 per cento "del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione della violazione".

Proprio il meccanismo di applicazione della sanzione amministrativa, considerato del tipo puramente "presuntivo", ha disposto la Consulta all'accoglimento dell'eccezione sollevata in ricorso, con la conseguente dichiarazione "illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella parte in cui non ammette la possibilità di provare che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione".

L'accoglimento del ricorso si motiva con il rilievo che la norma non permette al datore di lavoro inquisito di "fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo gennaio" dell'anno di accertamento della violazione, con la conseguenza anche di rendere difficile l'operato di chi si trovi ad applicare alternativamente i minimi, o i massimi, della stessa punizione.



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