Nel 2012 un neo imprenditore su tre ha optato per i nuovi minimi

Norme&fisco –

Tassazione al 5% per chi opta per il nuovo regime in vigore da inizio 2012: è limitato alle persone fisiche con partita Iva con ricavi non superiori ai 30mila euro, a patto che rispettino una serie di parametri molto stringenti. Il vincolo è di 5 anni

Tra le nuove partite Iva aperte nel 2012 dalle persone fisiche, una su tre ha scelto i nuovi minimi (o superminimi): 147mila contribuenti su 413mila. Segno che il regime fiscale è sicuramente appetibile: la possibilità di pagare solo il 5% di tasse ha una forte attrattiva. La convenienza è più alta rispetto al vecchio regime, ma è compensata da parametri più rigidi.

Le nuove regole
Per accedere ai superminimi, oltre a non superare 30mila euro di ricavi o compensi nell’anno d’imposta e a contenere le spese per investimenti in 15mila euro nel triennio, bisogna non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa anche in forma associata o come collaboratore familiare, non proseguire un’attività d’impresa svolta da un altro soggetto che ha realizzato, nell’anno precedente a quello di partenza del nuovo regime, ricavi superiori a 30mila euro, non proseguire l’attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. Le regole continuano però a generare dubbi e interrogativi tra quanti vorrebbero optare per questo regime. Cerchiamo di fornire le risposte ai quesiti più comuni.
Il nuovo regime, in vigore dal gennaio 2012, si applica a chi avvia l’attività (o l’ha avviata dal 2008) ed è valido «per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi». Di norma non può durare più di 5 anni, ma - sempre che si conservino i requisiti - può andare anche oltre: fino a quando il titolare arrivi a compiere 35 anni d’età.
Possono accedere ai superminimi anche le persone fisiche che negli anni precedenti al 1° gennaio 2012 hanno optato per il regime delle nuove attività produttive o per il regime ordinario (in quest’ultimo caso, dopo aver rispettato il triennio obbligatorio). Ma solo fino al completamento del quinquennio o, se successivo, fino al periodo d’imposta in cui si compiono 35 anni.
Se un contribuente ha iniziato una nuova attività nel 2009 con il regime ordinario, quindi, può applicare i nuovi minimi dal gennaio 2012 e per i due anni che rimangono: fino al 31 dicembre 2013. Ma se non ha ancora raggiunto l’età limite, può proseguire fino al compimento dei 35 anni. Se però esce dal regime - per scelta o perdita dei requisiti - non può più rientrarvi.

L’impresa familiare
Anche l’impresa familiare (caratterizzata dal fatto che collaborano all’attività il coniuge e/o i parenti entro il terzo grado e/o gli affini entro il secondo grado) può beneficiare del regime dei nuovi minimi. L’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore, senza necessità di ripartire il reddito pro quota anche ai familiari. Poiché l’imposta è assolta interamente dal titolare, i collaboratori familiari non sono tenuti neppure a dichiarare il reddito di partecipazione all’impresa.

L’inizio dell’attività
Chi vuole aprire la partita Iva da “minimo” deve darne comunicazione nel modello AA9 da presentare alle Entrate, barrando l’apposita casella del quadro B. Chi dimentica di farlo può rettificare la dichiarazione nei successivi 30 giorni, recandosi direttamente all’ufficio competente. Per l’omessa comunicazione dell’opzione dei superminimi la sanzione va da 516,46 a 2.065,83 euro, ma viene ridotta di un quinto del minimo se si regolarizza entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio. 

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