Miniguida all’Irap per società di persone e ditte individuali

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L'imposta regionale sulle attività produttive grava anche sui bar, unica eccezione: le ditte indivisuali che applicano il regime forfettario o le attività con una struttura organizzativa minima

L’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) è applicata alle imprese che svolgono la propria attività con organizzazione di persone e/o beni. Per le attività commerciali, bar compresi, l’organizzazione è considerata esistente: difficilmente quindi possono accedere all’esclusione dall’Irap, salvo che abbiano una struttura organizzativa veramente minima, ad esempio con l’attività del solo titolare, pochi beni strumentali e esigua quantità di rimanenze. Sono espressamente escluse le ditte individuali che applicano il regime forfettario (ricavi dell’anno precedente pari o inferiori a 50mila euro) o quello di vantaggio per i contribuenti minimi (riservato a chi era in tale regime già nel 2016 e ha avuto ricavi pari o inferiori a 30mila euro).

Le voci dell'imponibile

Per le società di persone e ditte individuali che non hanno optato o non possono optare (perché in contabilità semplificata) per il regime delle società di capitali, la base imponibile è data dalla differenza tra i ricavi (comprensivi di eventuali adeguamenti alle risultanze degli studi di settore) e i seguenti costi:

1. costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e delle merci e variazioni delle rimanenze finali;

2. costi per acquisto beni destinati a mense, asili e circoli ricreativi per il personale;

3. costi per servizi; comprendono le prestazioni, verso corrispettivo, derivanti da rapporti per contratti di: - opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte; - locazione, affitto, noleggio e simili; - cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore e diritti o beni similari; - somministrazione di alimenti/bevande; - cessione di contratti d’ogni tipo/oggetto; - prestazioni dei commissionari e dei mandatari senza rappresentanza. Di conseguenza non sono deducibili gli oneri di gestione non rientranti tra i servizi sopraelencati.

4. ammortamenti e canoni di locazione anche finanziaria (al netto della quota interessi) di beni strumentali materiali e di tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali in bilancio; ai fini Irap non è deducibile la maggior deduzione Irpef del 40% (super ammortamento);

5. le spese per il personale dipendente e assimilato a tempo indeterminato.

Se il valore della produzione (ricavi e proventi tassabili meno costi deducibili) non supera i 180.759 euro, sono ulteriormente dedotti: - per le società di capitali: 8.000 euro; - per le società di persone e ditte individuali: 13.000 euro. Da 180.760 a 181.000 euro spetta ancora una deduzione, ma ridotta. I diversi componenti della base imponibile si rilevano secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale. In caso di inizio o cessazione di attività in corso d’anno o di periodo di imposta inferiore ai 12 mesi, gli importi del valore della produzione e delle deduzioni spettanti sono ragguagliati ai giorni d’attività. Non sono mai deducibili o tassabili:

a. compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e per obblighi di fare, non fare o permettere non rientranti in un’attività di lavoro autonomo o di impresa (compensi ad occasionali);

b. spese per il personale dipendente e assimilato, anche distaccato o con la voro interinale (puro costo del lavoro) a tempo determinato;

c. costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, compresi gli emolumenti agli amministratori di società;

d. svalutazioni;

e. accantonamenti, anche se indicati, secondo la natura del costo. Tali costi saranno deducibili quando certi e determinabili oggettivamente, se rientranti tra i costi deducibili;

f. proventi e oneri finanziari, compresa la quota parte dei canoni di leasing costituita dagli interessi passivi; a tal fine le società di leasing possono fornire un prospetto con il piano di ammortamento e la rilevazione degli interessi canone per canone.

g. rettifiche di valore di attività finanziarie;

h. plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze (sia attive che passive), penalità, risarcimenti;

i. le perdite su crediti e l’imposta municipale sugli immobili.

Credito d'imposta

Ai soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti spetta un credito d’imposta pari al 10% dell’Irap lorda risultante dalla dichiarazione. Tale importo è considerato sopravvenienza attiva, è imponibile Irpef in capo all’impresa ed è utilizzabile in compensazione con modello F24.

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