Meno vincoli per il lavoro in affitto

Norme&fisco –

Più facile il ricorso all’affitto temporaneo di manodopera tramite le agenzie interinali: se si chiamano disoccupati o lavoratori svantaggiati non è più necessario specificare le ragioni della chiamata. Sanzionato il mancato rispetto della parità di retribuzione

Equiparazione tra lavoratori interinali e dipendenti dall’impresa in cui si presta il servizio, parità di trattamento e accesso più facile all’occupazione. Anche l’Italia si è adeguata alla direttiva comunitaria 2008/104/CE che invitava gli Stati membri a rimuovere gli ostacoli che frenavano il ricorso alla somministrazione di lavoro: con l’entrata in vigore del D.Lgs 24/2012, che modifica le norme del cosiddetto decreto Biagi (D.Lgs 276/2003), si apre la possibilità di servirsi dell’affitto temporaneo di manodopera tramite agenzie interinali senza dover specificare la causale (con lo scopo di ridurre il contenzioso). Non occorre cioè indicare le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, se il contratto di somministrazione riguarda disoccupati, percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi, «soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi», lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del regolamento 800/2008/CE (vedi riquadro in alto). Ulteriori ipotesi di ricorso alla somministrazione “senza causale” potranno essere definite dai contratti collettivi.

Parità di trattamento
La nuova norma ha ridefinito la disciplina della parità di trattamento. I lavoratori “in affitto” hanno diritto a «condizioni di base di lavoro e d’occupazione» non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’impresa che svolgono uguali mansioni. E gli utilizzatori sono tenuti a informare i dipendenti dell’agenzia interinale di eventuali posti di lavoro a tempo indeterminato vacanti.
Il regime sanzionatorio è stato rivisto: in caso di disparità di trattamento dei lavoratori interinali, il gestore  può essere punito con sanzioni da 250 a 1.250 euro. Per chi esige o percepisce compensi dal lavoratore in cambio dell’assunzione presso un utilizzatore, o se il contratto viene stipulato dopo la fornitura in favore dell’utilizzatore di prestazioni lavorative dei dipendenti dell’agenzia, è previsto l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 2.500 a 6mila euro.

LE CATEGORIE INDIVIDUATE DAL REGOLAMENTO 800/2008/CE
• Soggetti non aventi un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
• soggetti privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
• Lavoratori che abbiano superato i 50 anni di età;
• Soggetti che vivano soli con una o più persone
a carico;
• Lavoratori occupati in professioni o settori contraddistinti
da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato e appartenenti al genere sottorappresentato;
• Membri di una minoranza nazionale;
• I soggetti privi di lavoro da almeno 24 mesi sono definiti lavoratori molto svantaggiati.

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