L’Imu presenta il conto a dicembre. Costi maggiorati rispetto all’Ici

Norme&fisco –

È il 16 dicembre la scadenza fissata dal Governo per il saldo della nuova Imposta municipale sui fabbricati introdotta quest’anno. Una miniguida alle modalità di calcolo e di pagamento. E dal 2014 l’Imu secondaria sostituirà Cosap, Tosap e altre imposte

Si avvicina il momento del saldo dell’Imu, la nuova imposta municipale sui fabbricati introdotta quest’anno dal governo Monti (articolo 13, DL 6 dicembre 2011, n. 201). In realtà l’Imu è costituita da due imposte, con presupposti diversi. L’Imu primaria, già in vigore dal 2012, che sostituisce l’Ici e la tassazione del reddito fondiario degli immobili non locati ed è suddivisa in parte dei comuni e parte dello Stato. Quindi c’è l’Imu secondaria, che dovrebbe essere applicata dal 2014; quest’ultima spetterà esclusivamente ai comuni e sostituirà altre imposte e tasse comunali.

La nuova imposta
L’Imu è dovuta da coloro che sono proprietari, detentori in locazione finanziaria o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati di qualsiasi tipo, aree fabbricabili e terreni agricoli o concessionari di aree demaniali. Quindi per gli immobili detenuti in locazione finanziaria (leasing) l’imposta è dovuta dal locatario utilizzatore dell’immobile mentre, se l’immobile è condotto tramite un normale contratto di locazione (nella terminologia comune denominato impropriamente di “affitto”), l’imposta è dovuta dal proprietario locatore e non dall’inquilino conduttore.
L’imposta è calcolata su base annua ed è divisibile sulla base dei mesi di possesso nel corso dell’anno solare; il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è calcolato per intero, se inferiore a 15 giorni non viene considerato (esempi: immobile acquistato o venduto il 27 giugno: paga 6/12; immobile acquistato il 10 marzo: paga 10/12; immobile venduto il 10 marzo: paga 2/12).

Come si calcola

Per tutti i fabbricati diversi dall’abitazione principale l’imposta si calcola applicando al valore (base imponibile) l’aliquota stabilita dal Comune ove è ubicato l’immobile e moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla proprietà dell’immobile se non è totale, dividendo il tutto per 100 (Rendita catastale rivalutata x moltiplicatore = Base imponibile x aliquota/1000 x percentuale possesso/100 x mesi /12).
Per gli immobili posseduti da soggetti Ires, per quelli locati o per quelli strumentali per l’esercizio di un’impresa o professione è prevista la possibilità di ridurre l’aliquota di base fino allo 0,4%. Di conseguenza, in questi casi l’aliquota applicabile può variare dallo 0,40 allo 1,06%.
Per i fabbricati non agricoli, l’aliquota base applicata dal 2012 per il calcolo dell’Imu è dello 0,76%, con facoltà dei singoli comuni di incrementarla o diminuirla sino a un massimo dello 0,3%. L’aliquota applicabile può variare, di conseguenza, dallo 0,46% a un massimo dell’1,06%. Per gli immobili rurali strumentali, invece, l’aliquota base è dello 0,20%, riducibile allo 0,10%.
Metà dell’imposta di base è dovuta allo Stato e va calcolata senza applicazione delle eventuali riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.
Se l’aliquota base non viene ridotta, la parte spettante allo Stato è uguale alla parte relativa al Comune (3,8 per mille ciascuno). Altrimenti è necessario effettuare un doppio calcolo: la parte spettante allo Stato è calcolata sempre con l’aliquota del 3,8 per mille, mentre la parte spettante al Comune è la differenza rispetto al totale calcolato con l’aliquota stabilita dal Comune. I due importi devono essere tenuti distinti in sede di versamento.
Per quanto riguarda i fabbricati costituenti abitazione principale, questi comprendono anche le pertinenze, con un massimo di una per ognuna delle categorie catastali C/2 (cantine, magazzini), C/6 (box, posti auto), C/7 (tettoie). Qui l’Imu spetta interamente al Comune.
L’aliquota è dello 0,4%, modificabile dai sindaci del 2 per mille in più o in meno. L’aliquota applicabile può variare, di conseguenza, dallo 0,2 allo 0,6%.
La formula di calcolo è la stessa degli altri fabbricati. Sono però previste delle detrazioni: 200 euro per tutti, cui si aggiungono, per gli anni 2012 e 2013, 50 euro per ogni figlio di età fino a 26 anni che ha residenza anagrafica e dimora abituale nell’unità immobiliare per cui si chiede la detrazione, anche se non fiscalmente a carico, fino a un massimo di otto figli (400 euro). La detrazione massima totale è quindi di 600 euro. Nel caso in cui i requisiti di abitazione principale o dei figli non sussistano per tutto l’anno, la detrazione si applica in proporzione al tempo di sussistenza (ad esempio, per un figlio che compie 26 anni il 2 maggio si avrà diritto ai 4/12 della detrazione, pari a 16,67 euro).
Nel rispetto del vincolo di bilancio, i comuni possono elevare la detrazione fino alla concorrenza dell’importo dovuto, potendo quindi azzerare, di conseguenza, l’intera Imu sull’abitazione principale.

Le scadenze

Per il pagamento dell’Imu sono previste due rate: la prima entro il 16 giugno (acconto) e la seconda entro il 16 dicembre (saldo) di ogni anno (se cadono di sabato, domenica o festivo sono spostati al primo giorno non festivo successivo).
Nel 2012 l’acconto è stato calcolato con le aliquote base fissate dalla legge (0,4% sull’abitazione principale, 0,76% sugli altri immobili). Il saldo di dicembre, invece, dovrà essere calcolato sull’aliquota definitiva, che dovrà essere fissata dal Comune entro il 31 ottobre.
A regime, se non vi sono state modifiche nella situazione della proprietà dell’immobile, l’acconto deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta e pagata l’anno precedente. In caso invece di modifiche bisogna calcolare l’acconto tenendo presente l’effetto delle stesse: se, ad esempio, l’immobile era stato posseduto l’anno precedente per tre mesi perché acquistato a fine settembre, bisogna calcolare l’acconto sulla cifra dovuta per l’intero anno e non per i tre mesi. Se viceversa l’immobile è stato detenuto per l’intero anno precedente e a inizio maggio viene venduto, l’acconto sarà calcolato tenendo presente i minori mesi di possesso (4/12).
In pratica, per l’acconto, il contribuente non si deve affrettare a rintracciare ed esaminare le delibere dei comuni presso cui sono ubicate le unità immobiliari da lui possedute. Paga in base a quanto pagato l’anno precedente (la metà se l’immobile è posseduto per l’intero anno solare).
Entro il 16 dicembre bisogna verificare se sono intervenute modifiche delle aliquote o delle detrazioni: se nulla è cambiato e se non vi sono state modifiche nella situazione proprietaria, l’imposta sarà uguale a quella dell’anno precedente e si pagherà il restante 50%. Se invece il Comune ha variato l’aliquota, si dovrà ricalcolare l’Imu dovuta per l’intero anno, sottrarre l’acconto pagato a giugno e versare la differenza a saldo. Se il contribuente preferisce ed è a conoscenza delle nuove aliquote può effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Come pagare
Per conoscere le aliquote e le disposizioni in vigore i contribuenti possono rivolgersi agli uffici tributi dei comuni o consultare il sito www.ancicnc.it.
Se il contribuente possiede più immobili, deve effettuare un unico versamento cumulativo per tutti gli immobili situati nello stesso Comune.
Il pagamento va effettuato con il modello F24 o con apposito bollettino postale.

La dichiarazione
Entro il 30 novembre 2012 si deve presentare la dichiarazione Imu, ma solo nei casi in cui la situazione dell’immobile è variata rispetto ai dati dichiarati in precedenza o in caso di possesso acquisito nel 2012.
Ancora non è disponibile il modello di dichiarazione, le modalità di presentazione e l’indicazione di quali variazioni comportino obbligo di denuncia. Sicuramente non andranno denunciate quelle risultanti da atti notarili di compravendita, mentre dovranno essere presentate per gli immobili che godono o perdono una riduzione dell’imposta dovuta non per conseguenza di atti notarili.
Quest’anno la data di scadenza della dichiarazione è uguale per tutti, ma successivamente (dall’1 gennaio 2013) le variazioni rilevanti ai fini dell’obbligo dovranno essere dichiarate entro 90 giorni.

Imu secondaria
Dal 2014 la cosiddetta Imu secondaria andrà a sostituire:
• tassa e canone per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche (Tosap e Cosap);
• imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa);
• canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).
Presupposto del tributo è l’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché gli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche ai fini pubblicitari. Il soggetto passivo dell’imposta è chi effettua l’occupazione. Gli elementi rilevanti per la determinazione dell’imposta sono la durata dell’occupazione e la superficie utilizzata, in metri quadrati o lineari. Verranno stabilite tariffe differenziate in base alla tipologia e alle finalità dell’occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell’occupazione e alla classe demografica del Comune.
Non potranno più essere tassati gli impianti pubblicitari che non si traducono in un’occupazione di spazi pubblici, come insegne, targhe e impianti siti su suolo privato, anche se visibili da un luogo pubblico; locandine e messaggi pubblicitari posti sulle vetrine d’ingresso; messaggi diffusi tramite veicoli privati e pubblici. Tali impianti potranno essere colpite dall’imposta solo per la parte riferibile alla proiezione a terra su spazio pubblico.

Approfondimento
Imu: le novità in sintesi
Dal 2012

Da quest’anno l’Imu (Imposta municipale sui fabbricati)sostituisce l’Ici e la tassazione del reddito fondiario degli immobili non locati (articolo 13, DL 6 dicembre 2011, n. 201). È dovuta da coloro che sono proprietari, detentori in locazione finanziaria o titolari di diritti reali di godimento di fabbricati di qualsiasi tipo, aree fabbricabili e terreni agricoli o concessionari di aree demaniali.

Dal 2014
A decorrere dal 2014 la cosiddetta Imu secondaria andrà ad affiancare l’imposta municipale primaria, sostituendo le seguenti imposte e tasse:
• tassa e canone per l’occupazione di spazi e di aree pubbliche (Tosap e Cosap);
• imposta comunale sulla pubblicità e di diritti sulle pubbliche affissioni (Icpdpa);
• canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari (Cimp).

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