L’etichettatura dell’olio servito nei locali

Gli obblighi stabiliti dalla Legge n. 81/2006

La legge n. 81/2006 riconosce al consumatore - ossia al cliente - il diritto di conoscere le informazioni sulle caratteristiche e sulla provenienza del prodotto servito nel locale. La legge citata prevede che il condimento sia posto in tavola in contenitori provvisti di etichette che riportino la categoria dell'olio (es. vergine, extra-vergine, di sansa, ecc.) e informazioni su produttore e lotto di confezionamento.

Lo scopo della norma è duplice: migliorare l'informazione ai consumatori e tutelare l'origine del prodotto, prevenendo eventuali frodi.

La dicitura "olio di oliva" è infatti generica e indica tutti gli oli derivanti dalla lavorazione delle olive; questi, in realtà, sono prodotti diversi per qualità e caratteristiche, al punto che la classificazione degli stessi è stata attuata a livello comunitario mediante due Regolamenti (Reg. CEE 2568/91 e Reg. CEE 356/92).

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