Le sanzioni ai pubblici esercizi sono erogate dalle Regioni

Sancito il trasferimento delle competenze sanzionatorie dalla Prefettura alle Regioni

Con la Circolare n. 27-1/A-21 del 23 novembre 2004 il Ministero dell'Interno sancisce la competenza della regione (o dell'ente delegato) e non più della prefettura in ordine all'esercizio della funzione sanzionatoria nelle materie di pubblici esercizi, strutture ricettive e delle agenzie d'affari disciplinate dagli artt. 86 e 115 del tulps.

Allo stato permangono la competenza legislativa nelle suddette materie e inoltre tutte le funzioni attinenti alla pubblica sicurezza.

Il risultato di questa nuova impostazione è il trasferimento agli organi locali un'ampia serie di incombenze burocratiche che prima competevano allo statale.

Le regioni devono quindi individuare i propri uffici competenti a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative per le violazioni di norme attinenti a materie di competenza regionale propria o delegata.

In pratica la ripartizione tra stato e regioni del potere di irrogare sanzioni amministrative ricalca perfettamente la ripartizione delle competenze in relazione alle materie cui quelle sanzioni si riferiscono.


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