Le nuove regole per gli Internet point

Norme&fisco –

Esteso al 2009 l’obbligo di richiesta di autorizzazione per chi intenda installare nel proprio locale un punto di accesso a Internet. Novità anche in materia di conservazione dei dati. I gestori dovranno per esempio assicurare ai clienti l’effettiva unicità degli indirizzi di protocollo Internet

Obblighi nuovi e vecchi per i proprietari di bar che hanno installato o intendono installare nel proprio locale un punto di accesso a internet a disposizione dei clienti. Secondo quanto previsto dal decreto milleproroghe (Dl 207/08, convertito nella legge 14/09) sarà ancora necessaria per tutto il 2009 la specifica licenza di polizia rilasciata dalla Questura e introdotta dall’articolo 7 del Dl 144/05, convertito nella legge 155/05: per ottenerla basta presentarne domanda specificando il numero e il tipo di apparecchi terminali utilizzabili per accedere a internet (ogni successiva variazione dovrà essere comunicata alla Questura). La licenza s’intende concessa trascorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda, mentre non è necessaria per gli esercizi che installino servizi di sola telefonia vocale o che allaccino connessioni ad internet a uso interno.

Gli obblighi per il gestore
Ma è soprattutto in materia di conservazione dei dati che l’entrata in vigore della direttiva 2006/24/CE, recepita dal Dlgs 109/08, e le successive proroghe di termini disposte, ha comportato qualche modifica alla normativa. I dati conservati nei mesi precedenti in base all’articolo 6 della legge 155/05 non sono più conservabili dallo scorso marzo.
Restano, quindi, in vigore per gli esercenti due tipi di doveri nell’erogare il servizio di connessione alla rete. Sull’identificazione dell’utente vale quanto previsto dal decreto del ministero dell’Interno del 16 agosto 2005. Prima dell’utilizzo del terminale e di riceverne le credenziali d’accesso, ogni utente deve farsi identificare fornendo un documento d’identità. Il gestore annota dati anagrafici, numero del documento e acquisisce una fotocopia del documento che andrà conservata per poter essere esibita agli organi di polizia. I dati anagrafici, assieme a quelli identificativi dell’apparecchio, devono essere conservati con modalità informatiche: soltanto gli esercizi che hanno al massimo tre computer a disposizione del pubblico possono usare un registro cartaceo, le cui pagine devono essere numerate e vidimate dalla Questura (in questo caso si segna anche l’identificativo dell’apparecchiatura, data in uso al cliente, e l’orario di inizio e fine accesso).
Quanto invece alla data retention, cioè alla conservazione di dati relativi al traffico telematico, l’obbligo per gli esercenti è di adottare le misure necessarie a memorizzare i dati relativi alla data o ora della comunicazione, alla tipologia di servizio utilizzato, abbinandoli in modo univoco al terminale utilizzato. A partire dal 31 marzo, secondo l’articolo 6 del Dlgs 109/08, chi offre un accesso a internet ai clienti dovrà assicurare la disponibilità e l’effettiva unicità degli indirizzi di protocollo internet (Ip). Nessun trattenimento è previsto per i contenuti delle comunicazioni. Per finalità di accertamento e repressione dei reati, come previsto dall’articolo 132 del Codice della privacy, i dati relativi al traffico telematico possono essere trattenuti fino a 12 mesi. In sintesi, secondo l’articolo 3 del Dlgs 207/08, si tratta di quelli necessari a rintracciare e identificare la fonte di una comunicazione e la sua destinazione, a determinare la data, l’ora e la durata della stessa e le attrezzature di comunicazione e la loro ubicazione.
Per l’accesso a Internet, per esempio, il nome e indirizzo dell’utente sulla base di un indirizzo di protocollo internet (Ip), che gli viene assegnato in via univoca, un identificativo di utente o un numero telefonico; per la posta elettronica: Ip utilizzato e indirizzo e-mail ed eventuale ulteriore identificativo del mittente. Per il resto i confini della data retention restano quelli stabiliti dal Codice della privacy.

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