Le novià in tema di etichettatura del pollame

Le regole predisposte dal Ministero della Salute

A partire dal 17 Ottobre 2005 è entrata in vigore l'etichettatura obbligatoria per il pollame, come stabilito da un'ordinanza del Ministero della Salute ("Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"), che sarà valida sino al 31 dicembre 2007.



Il provvedimento prevede l'etichettatura obbligatoria delle carni fresche di volatili da cortile, come già avviene per le carni bovine. In questo modo potranno essere garantite la qualità e la sicurezza delle carni di pollo e dei suoi derivati.



In particolare, le etichette del pollame dovranno riportare le seguenti indicazioni:



- il nome o la sigla del Paese d'origine delle carni (Italia o IT, nel caso dell'Italia) seguita dal numero identificativo di registrazione presso la AUSL dell'allevamento di provenienza degli animali;



- la data o il numero di lotto di macellazione;



- il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.



Qualora vengano eseguite dall'operatore anche operazioni di sezionamento, occorre anche l'indicazione della data o del numero di lotto e il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.



Nel caso in cui il pollame provenga da Paesi comunitari o terzi, è necessaria l'indicazione del paese di provenienza e la data di introduzione nel territorio italiano.



L'ordinanza ha stabilito poi misure di quarantena e di controllo per le aziende di volatili da cortile.



Si rileva, infine, che le sanzioni previste in caso di violazioni della normativa nella parte relativa agli obblighi di etichettatura sono molto pesanti, e comportano la sospensione dell'attività da un minimo di sette a un massimo di ventuno giorni.


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