Le misure di antincendio in albergo

L’aggiornamento della normativa vigente

Il Decreto 6 Ottobre 2003, emesso dal Ministero degli Interni competente in materia di antincendio, va sostanzialmente ad aggiornare il già esistente Decreto 9 Aprile 1994, inserendovi:



Con l'Allegato A, nuove misure alternative a quelle già riportate al Titolo II - Parte Seconda - "Attività Esistenti";

Con l'Allegato B, misure integrative.



DECRETO 9 APRILE 1994

Questo Decreto, strutturato su 27 articoli, si applica ai seguenti edifici e locali esistenti e di nuova costruzione:



Alberghi;

Motel;

Villaggi-albergo;

Villaggi turistici;

Esercizi di affittacamere;

Case ed appartamenti per vacanze;

Alloggi agroturistici;

Ostelli per la gioventù;

Residenze turistico-alberghiere;

Rifugi alpini.

Per gli edifici e locali esistenti, già adibiti alle suddette attività, si applicano le disposizioni del Decreto solo nel caso di rifacimento di oltre il 50% dei solai, quindi ai soli eventuali aumenti di volume.



In funzione del numero di posti letto a disposizione degli ospiti (capacità ricettiva), i locali si distinguono, ai fini dell'applicazione del Decreto, in:



Attività con capienza superiore a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni del Titolo II;

Attività con capienza sino a 25 posti letto, alle quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo III;

Rifugi alpini, per i quali si applicano le prescrizioni di cui al Titolo IV.

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA' RICETTIVE CON CAPACITA' SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

È suddivisa in due parti, una inerente le nuove costruzioni, l'altra relativa alle costruzioni esistenti.



PARTE I - Attività di nuova costruzione

Le attività ricettive possono essere ubicate (nel rispetto delle distanze di sicurezza da altre attività che comportino rischi di esplosione od incendio):



In edifici indipendenti, costruiti appositamente ed isolati da altri;

In edifici o locali, anche contigui ad altri aventi destinazioni diverse. Qualora queste fossero soggette ai controlli di prevenzione incendi, siano esclusivamente le attività codificate, ai sensi del DM 16 Febbraio 1982, ai punti:

64 - Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw;

83 - Locali di spettacolo e di intrattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti;

84 - Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto;

85 - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili, per oltre 100 persone presenti;

86 - Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto;

87 - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi;

89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti;

90 - Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche....;

91 - Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100000 kcal/h;

94 - Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri.



Le separazioni fisiche dalle suddette attività codificate devono essere effettuate con strutture almeno REI 90, mentre le comunicazioni tra attività possono avvenire tramite filtri a prova di fumo o spazi scoperti.



Al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, gli accessi alle aree devono avere i seguenti requisiti minimi:



larghezza - 3,5 m;

altezza libera - 4 m;

raggio di svolta - 13 m;

pendenza - non superiore al 10%;

resistenza al carico - almeno 20 ton (8 sull'asse anteriore, 12 sull'asse posteriore, passo 4 m).

Per edifici di altezza superiore a 12 m, deve essere assicurata la possibilità di accostare le autoscale dei vigili del fuoco almeno ad una facciata. Qualora non fosse possibile, è necessaria l'installazione di scale a prova di fumo.



Caratteristiche costruttive

Per quanto concerne la resistenza al fuoco delle strutture portanti (R) e separanti (REI), con riferimento all'altezza antincendio dell'edificio devono essere rispettate le seguenti indicazioni:



fino a 24 m - R/REI 60;

dai 24 ai 54 m - R/REI 90;

oltre i 54 m - R/REI 120.

Materiali installati

Èrichiesta la seguente reazione al fuoco:



atrii, corridoi, disimpegni, scale, rampe, passaggi in genere: materiali di classe 1 per il 50% massimo della superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale), classe 0 per il restante; in caso di applicazione di controsoffitti posti non in aderenza agli elementi costruttivi, la classe di reazione deve essere 1;

negli altri ambienti, diversi da quelli di cui al punto precedente, le pavimentazioni devono essere di classe 2, il restante di classe 1; esclusivamente classe 2 in presenza di sistemi di smaltimento fumi o di spegnimento automatico;

i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (come i tendaggi), devono essere di classe non superiore a 1; quelli installati in intercapedini devono essere incombustibili; possono essere combustibili nel caso l'intercapedine sia costituita da materiali incombustibili di resistenza al fuoco almeno REI 30;

i mobili imbottiti e i materassi devono essere di classe 1 IM;

i materiali isolanti a vista, direttamente attaccabili dal fuoco, devono essere di classe non superiore ad 1.

Tutti i suddetti materiali devono essere omologati ai sensi del DM 26 Giugno 1984.



Compartimentazione

In caso di strutture multipiano, al fine di ritardare la propagazione degli incendi, è necessario creare delle compartimentazioni costituite, di norma, da massimo due piani, a meno di edifici di altezza antincendio superiore a 54 m, per i quali deve essere limitata ad un singolo piano.

I piani interrati seguono altre regole specifiche.



Corridoi, scale, ascensori e montacarichi, ascensori antincendio

I setti separatori tra camere e corridoi devono essere almeno REI 30, mentre le porte devono essere almeno RE 30.

Le scale devono rispettare delle caratteristiche dimensionali specifiche e devono essere rettilinee. Qualora non lo fossero, devono essere previsti dei pianerottoli di riposo.

Gli ascensori ed i montacarichi non devono essere utilizzati in caso di incendio, mentre per strutture aventi altezza antincendio superiore a 54 m dovranno essere previsti ascensori antincendio, ovvero caratterizzati da particolari accorgimenti che ne permettono l'uso nelle operazioni di soccorso.



Misure per l'evacuazione in caso di emergenza

Sono enumerate all'Art. 7 del Decreto e sono relative a:



affollamento;

capacità di deflusso;

sistemi di vie di uscita;

lunghezza e larghezza delle vie di uscita;

numero di uscite.

Aree ed impianti a rischio specifico

Tutte le strutture richiedono, per poter funzionare correttamente, di avere dei servizi essenziali quali condizionamento, riscaldamento ecc...

Data la delicatezza delle strutture in questione, il decreto ha provveduto a darne una regolamentazione con l'Art. 8 così strutturato:



locali adibiti a depositi;

servizi tecnologici;

autorimesse;

spazi per riunioni, trattenimento e simili.

Lotta agli incendi

È previsto l'impiego di:



sistemi di allarme (Art. 10). Tipologia, disposizione e durata dei dispositivi sonori;

mezzi ed impianti di estinzione degli incendi (Art. 11). Tipologia, dislocazione e necessità d'impiego di estintori, idranti e naspi, quindi indicazioni tecniche sulle tipologie di alimentazione idraulica e di correlazione con i mezzi dei VV.F.;

impianti di rilevazione e segnalazione degli incendi (Art. 12). Tipologia, funzionamento e necessità di impiego in funzione dei locali della struttura; segnaletica di sicurezza (Art. 13). Conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 493);

applicazione di un sistema di gestione della sicurezza (Art. 14). Verifica costante sul corretto funzionamento di tutti i presidi antincendio e preposti all'evacuazione delle persone;

addestramento del personale (Art. 15);

tenuta di un registro dei controlli (Art. 16). Su questo documento dovranno essere annotati tutti gli interventi ed i controlli effettuati su impianti elettrici, illuminazione di sicurezza, presidi antincendi, dispositivi di sicurezza e di controllo, nonché annotazioni relative all'osservanza dei carichi d'incendio nei vari ambienti dell'attività;

realizzazione di apposite procedure ed istruzioni per la gestione delle emergenze. Posizionamento di planimetrie d'orientamento, da inserire in prossimità delle vie d'esodo ed in ogni camera.

PARTE II - Attività esistenti

Sostanzialmente vale quanto detto per la PARTE I, con delle differenze legate, ad esempio, alla resistenza al fuoco delle strutture portanti (R) e separanti (REI), che con riferimento all'altezza antincendio dell'edificio devono rispettare le seguenti indicazioni:



fino a 24 m - R/REI 30;

dai 24 ai 54 m - R/REI 60;

oltre i 54 m - R/REI 90,

oppure legate alle porte di separazione camere/corridoi, che dovranno essere almeno RE 15.



TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA´ RICETTIVE CON CAPACITA´ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO

La regolamentazione relativa a queste attività è molto semplificata, in quanto è sufficiente che:



le strutture orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;

gli impianti siano realizzati a regola d'arte;

l'esodo degli occupanti possa avvenire in totale sicurezza;

vengano posizionati adeguati estintori;

sia posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 493);

sia attivato un sistema di gestione della sicurezza;

vengano posizionate adeguate planimetrie d'orientamento, da inserire in prossimità delle vie d'esodo ed in ogni camera.

TITOLO IV - RIFUGI ALPINI

Ai fini dell'applicazione della regola tecnica, i rifugi alpini sono classificati secondo i seguenti criteri:



categoria A: raggiungibili con strada rotabile;

categoria B: raggiungibili con mezzi meccanici di risalita in servizio pubblico, con esclusione delle sciovie;

categoria C, D ed E: altri rifugi.

Non rientrano nella categoria di rifugi alpini i bivacchi fissi ed i ricoveri, ovvero modeste costruzioni sempre incustoditi ed aperti, senza presenza di viveri e di dispositivi di cottura, con lo stretto necessario per il ricovero ed il riposo d'emergenza.



L'applicazione della norma tecnica prevede la suddivisione tra rifugi di capienza superiore ed inferiore ai 25 posti letto, quindi tra rifugi nuovi ed esistenti.



Rifugi alpini di capienza non superiore a 25 posti letto

Qualsiasi sia la categoria, è necessario che:



le strutture orizzontali e verticali dei nuovi rifugi (quindi, con esclusione degli esistenti), devono possedere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 30;

deve essere reso operativo un sistema di gestione della sicurezza;

devono essere installati in numero adeguato e conformi alle disposizione della regola tecnica stessa;

èconsentito mantenere all'interno del locale una sola bombola di G.P.L., di peso non superiore ai 25 kg, a solo scopo cottura.

Rifugi alpini di capienza superiore a 25 posti letto

Vale quanto segue:



rifugi di categoria A: a seconda che siano nuovi od esistenti, si applicano le disposizioni di cui alle Parti I e II del TITOLO II della regola tecnica in esame;

rifugi nuovi di categoria B, C, D, E: con alcune eccezioni, valgo le disposizioni di cui al TITOLO II - Parte prima.

rifugi esistenti di categoria B: vale quanto disposto dal TITOLO II - Parte seconda, con alcune eccezioni ed integrazioni, quali la necessità di rendere disponibili scale a pioli in grado di raggiungere tutti i piani dell'edificio (fisse per edifici di altezza superiore a 6 m);

Rifugi esistenti di categoria C, D, ed E: si applica quanto previsto per i rifugi esistenti di categoria B, ma senza l'obbligo di avere strutture con resistenza al fuoco non inferiore a R 30, scale di tipo protetto negli edifici a più di tre piani fuori terra e rispetto di quanto previsto all'Art. 19 della regola tecnica.

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