Le licenze rilasciate dal Comune e le comunicazioni al Prefetto

La comunicazione al Prefetto è una formalità che trova la sua ratio nelle esigenze di pubblica sicurezza

Il D. Lgs. n. 616/1977 prevede numerose competenze di Polizia amministrativa in capo ai Comuni. Occorre però precisare che le autorizzazioni indicate ai nn. 5,6,7,8,9,11 e 15 devono essere rilasciate "previa comunicazione al Prefetto", in conformità con quanto dispone la prima parte del IV comma dell'art. 19 del Decreto in esame.

In altre parole, i provvedimenti autorizzatori di licenze, prima di essere consegnati all'interessato richiedente, devono essere comunicati al Prefetto, quale massima autorità provinciale di pubblica sicurezza.

Il provvedimento positivo di rilascio dell'autorizzazione in buona sostanza è già perfetto ed efficace sin dal momento in cui viene adottato, tuttavia è prescritta la comunicazione al Prefetto soltanto per permettergli di disporre dei controlli di polizia.

L'invio al Prefetto di copia del provvedimento dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/1987 non può più considerarsi una forma di interferenza da parte dello Stato, ma esclusivamente una formalità che trova la sua ratio nelle esigenze di pubblica sicurezza.


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