Lavoro notturno

I limiti fissati dall’ordinamento all’orario di lavoro notturno

La norma di riferimento è il Decreto Legislativo n. 66/2003 (articolo 13), che all'art. 13 così stabilisce: "l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare 8 ore in media nelle 24 ore", salva indicazione diversa del CCNL, o in specifici accordi di settore.

La violazione del divieto contenuto all'articolo 13 comporta la sanzione da euro 51,00 a euro 154,00, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

Adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è, invece, punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui categorie di lavoratrici e lavoratori siano adibiti al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso ed in forma scritta, comunicato al datore di lavoro nelle 24 ore precedenti il previsto inizio della prestazione.

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