Lavoratori stranieri irregolari e rischi per il gestore

Normative –

Le novità del pacchetto sicurezza

Il Legislatore con la recente Legge n. 125 del 2008 (nota anche come “pacchetto sicurezza”) ha introdotto nel nostro ordinamento nuove fattispecie di reato e nuovi istituti volti al più efficace contrasto del fenomeno, assai attuale e diffuso, dell'immigrazione clandestina nel nostro Paese. Alla luce di quanto sopra, la novella legislativa ha profondamente innovato la materia attinente all'illecito di occupazione di lavoratori stranieri irregolari. La portata innovativa è di solare evidenza: rispetto al vecchio testo, il “nuovo” illecito, comporta la qualificazione della condotta illecita sopra descritta da semplice contravvenzione a vero e proprio delitto. Inoltre, la pena detentiva è più che raddoppiata rispetto al testo previgente.
Affinché si delinei e configuri l'ipotesi delittuosa, dobbiamo avere riguardo sia all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo della fattispecie.
Con riguardo al primo, il Legislatore punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato. È importante sottolineare, quanto all'elemento temporale, che nessuna differenza può sussistere se il datore di lavoro si sia avvalso del lavoratore irregolare in modo stabile o meno, in quanto la norma non distingue tra rapporti di lavoro stabili (a tempo indeterminato) o a termine. Infine, sempre dal punto di vista temporale, si rileva che la fattispecie sussiste anche nel caso in cui lo straniero abbia inoltrato richiesta di regolarizzazione solo a seguito dell'inizio dell'attività lavorativa, non reputandosi valida una “sanatoria” con efficacia retroattiva.
Con riguardo all'elemento soggettivo, ai fini della sussistenza della figura delittuosa di specie, la condotta del datore di lavoro deve essere connotata dal dolo semplice. Pertanto lo stesso datore deve essere consapevole di “assumere” alle proprie dipendenza un lavoratore irregolare, senza che rilevi la volontà di trarre alcun particolare profitto rispetto all'assunzione di un eventuale lavoratore ordinario.
Il delitto si consuma nel momento in cui il datore di lavoro inizia materialmente ad avvalersi del lavoratore straniero irregolare non rilevando, come già anticipato, l'effettiva durata dell'impiego del lavoratore.

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