L’autorizzazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande

Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 24.03.2005

L'illecito amministrativo previsto dall'art. 10, primo comma, legge 25 agosto 1991, n. 287 a carico di "chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, oppure quando questa sia stata revocata o sospesa", ha - nonostante l'uso del termine "chiunque" - carattere "proprio", ossia può essere commesso esclusivamente dall'imprenditore titolare dell'attività e non, in particolare, dal suo dipendente addetto alla somministrazione.



(Cassazione civile Sez. 1, Sentenza n. 6360 del 24.03.2005)

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome