L’albergo è quasi sempre un elemento del pacchetto turistico

Come definisce l’ordinamento il “pacchetto turistico”

La definizione del concetto di "pacchetto turistico" ci viene fornita direttamente dall'ordinamento.



E' infatti l'art. 2 del decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 che ci chiarisce quali sono le condizioni che sono necessarie per considerare il viaggio un pacchetto turistico.

Vediamo nel dettaglio la disposizione.

Art. 2.

Pacchetti turistici

1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i

circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione

di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti

in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle

ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo

comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di

cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte

significativa del "pacchetto turistico".

2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto

turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi

del presente decreto.

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