Come definisce l’ordinamento il “pacchetto turistico”
La definizione del concetto di "pacchetto turistico" ci viene fornita direttamente dall'ordinamento.
E' infatti l'art. 2 del decreto legislativo n. 111 del 17.3.95 che ci chiarisce quali sono le condizioni che sono necessarie per considerare il viaggio un pacchetto turistico.
Vediamo nel dettaglio la disposizione.
Art. 2.
Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i
circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti
in vendita ad un prezzo forfettario, e di durata superiore alle
ventiquattro ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo
comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di
cui all'art. 7, lettere i) e m), che costituiscano parte
significativa del "pacchetto turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso "pacchetto
turistico" non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi
del presente decreto.