La tutela della salute del lavoratore: il quadro normativo

Le disposizioni devono essere rispettate anche dai gestori dei locali

E' da tempo che l'ordinamento si preoccupa di salvaguardare la salute del lavoratore sul luogo di lavoro con l'adozione di norme volte a ridurre la possibilità di rischi professionali; tali norme sono contenute in sedi diverse, quali il Codice civile, quello Penale, e soprattutto la Carta costituzionale.



Nel dettaglio la Costituzione, partendo dal riconoscimento del lavoro quale fondamento della Repubblica, riconosce:

1) la salute fra i diritti fondamentali dell'individuo ed interesse della collettività (art. 32);

2) necessaria la definizione per legge della durata massima della giornata lavorativa;

3) il diritto irrinunciabile a riposi e ferie (art. 36);

4) la tutela per donne lavoratrici e lavoro dei minori (art. 37);

5) il diritto dei lavoratori a particolari provvidenze in caso, fra l'altro, di infortunio (art. 38);



A queste disposizioni si aggiungono poi quelle del Codice civile e del Codice penale volte a contrastare i rischi professionali.

Nel Codice penale agli articoli 437 e 451 vengono puniti tutti coloro che in vario modo omettano misure di prevenzione contro gli infortuni, e agli articoli 589 e 590 punisce, poi, con pene aggravate l'omicidio e la lesione personale colposa se commessi con violazione di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Nel Codice civile si fa rientrare, nell'art. 2087, nell'esercizio dell'impresa la "adozione delle misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro", quale obbligo dell'imprenditore piuttosto che del datore di lavoro. L'imprenditore, cioè, è tenuto a rimuovere le condizioni di rischio con l'adozione di tutte le misure necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore individuabili secondo i parametri della particolarità del lavoro, dell'esperienza e della tecnica.

E' in questo contesto che si inserisce il DM 626 del 1994, il quale senza eliminare il diritto riconosciuto alle associazioni sindacali di promuovere, a tutela di un interesse collettivo, verifiche della qualità dell'organizzazione della sicurezza in azienda, ha attribuito organicità al sistema di prevenzione con significative novità mutuate dalla normativa comunitaria di riferimento.






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