La somministrazione di acqua purificata

I vantaggi dell’acqua purificata o “naturizzata”

L'acqua purificata - nota anche come acqua naturalizzata o naturizzata - non è altro che la comune acqua potabile di rubinetto trattata da appositi macchinari, che, dopo averla filtrata e refrigerata, possono eventualmente renderla frizzante addizionandola di anidride carbonica.

L'utilizzo di questi apparecchi consente al gestore di eliminare il problema dello stoccaggio delle bottiglie e quello dello smaltimento dei vuoti.

Il consumatore, da parte sua, invece, ha la possibilità di consumare un prodotto sempre fresco, dato che l'acqua purificata, a differenza dell'acqua minerale in bottiglia, viene erogata al momento.

Premesso che tutte le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua per il consumo umano devono essere conformi alle normative di sicurezza prescritte dalla Comunità Europea ed essere approvate dal Ministero della Sanità con singola approvazione ai sensi del D.M. n. 443 del 21 dicembre 1990 ("Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acqua potabili"), va segnalato che la rapida e costante evoluzione tecnica e commerciale non è stata affiancata da un'adeguata evoluzione normativa.

Al momento non esistono infatti disposizioni di legge ad hoc che disciplinino la purificazione dell'acqua nella ristorazione collettiva.

Va evidenziato infatti che il D.M. citato è stato in realtà elaborato per definire i parametri e le condizioni cui devono sottostare i purificatori domestici, e non quelli da utilizzarsi nella ristorazione.

In ogni caso, è bene ricordare che il d. lgs n. 31/2002 in attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano prevede espressamente che queste "devono essere salubri e pulite" (art. 4).

Va evidenziato inoltre che, in linea generale, la qualità dell'acqua purificata deve essere equiparabile a quella dell'acqua minerale in bottiglia.

Sul punto, l'art. 7-vicies bis della legge n. 43/2005 dispone che "alle acque potabili trattate somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, ottenute mediante trattamento attraverso apparecchiature con sistema a raggi ultravioletti, purché specificamente approvate dal Ministero della Salute in conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 21 dicembre 1990, n. 443, si applicano gli stessi parametri chimici e batteriologici applicati alle acque minerali, limitatamente ai criteri di valutazione della carica microbica totale ed al PH, qualora venga addizionato CO2".

A tutela del consumatore, infine, ai sensi del d.lgs. n. 181/2003, attuativo della direttiva comunitaria 2000/13/CE, le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata" oppure "acqua potabile trattata e gassata" se addizionate di anidride carbonica.

L'indicazione in questione può essere riportata sul menù del locale e/o comparire su appositi cartelli posizionati in maniera visibile vicino agli erogatori.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome