La semplificazione del procedimento amministrativo riguarda anche i pubblici esercizi?

L’isituto della “dichiarazione” non è applicabile ai pubblici esercizi

Il decreto legge n. 35/2005 (recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), ha modificato l'art. 19 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), andando a sostituire l'istituto della "denuncia di inizio" con quello della "dichiarazione".

Occorre però rilevare che la dichiarazione non si applica:



1) ai procedimenti per i quali sono previsti limiti e contingenti;

2) ai procedimenti per cui valgano "specifici strumenti di programmazione settoriale".



Nelle categorie precedenti rientrano sia gli atti relativi alle attività commerciali sia quelli relativi ai pubblici esercizi, essendo rilasciati dalle amministrazioni preposte alla pubblica sicurezza ed agli atti concernenti la tutela della salute.

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