La responsabilità dell’operatore turistico

Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2004, n. 21343

Dal contratto di organizzazione di viaggio regolato dal d.lg. n. 111 del 1995 scaturisce in capo all'operatore turistico una obbligazione non di mezzi ma di risultato, per cui, in caso di inadempimento od inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, è a carico dello stesso operatore l'allegazione e la dimostrazione che il mancato o inesatto adempimento sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, che può consistere soltanto, secondo quanto prevede l'art. 17 del predetto d.lg., nel fatto del terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero nel caso fortuito o nella forza maggiore.



Cassazione civile, sez. III, 9 novembre 2004, n. 21343


Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome