La normativa sui buoni pasti

Legge n. 168/2005 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4/10/2005

La recente legge n. 168 del 17/8/2005 e il collegato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

del 4/10/2005 disciplinano ora il mercato dei buoni pasto.

Le novità apportate sono molteplici.

Le ditte emettitrici possono operare solo se autorizzate dal Ministero delle Attività

Produttive e devono avere un capitale minimo versato di 750.000 euro; inoltre i loro amministratori devono

possedere requisiti minimi di onorabilità.

I contratti di convenzione tra emettitrici ed esercente devono esplicitamente indicare:

- durata del contratto (se indeterminata, deve indicare il termine di preavviso per eventuali

variazioni o disdette)

- clausole di utilizzabilità dei buoni (scadenza, validità, limiti di utilizzo, ecc.)

- sconto incondizionato praticato dall'esercente

- termine ultimo di fatturazione (non inferiore a 6 mesi dalla scadenza del buono)

- termini di pagamento delle fatture (non superiori a 45 giorni, decorsi i quali scattano

automaticamente gli interessi legali).

Le società emettitrici attualmente operanti hanno 12 mesi per adeguarsi ai requisiti sopra

indicati, termine entro il quale andranno adeguate anche tutte le convenzioni in essere tra emettitrici

ed esercenti.

Gli esercenti a loro volta devono rispettare i nuovi termini di scadenza, i limiti di utilizzo, la validità dei buoni, i termini di fatturazione.

Si riporta di seguito il testo del Decreto legge del Senato che disciplina i buoni pasto.



Ddl Senato 2855 -



Art. 1.



(Ambito di applicazione e finalità)



1. La presente legge disciplina l'attività di emissione dei buoni pasto nonché la stipula delle convenzioni tra le società di emissione e gli esercizi presso i quali i buoni sono spendibili, al fine di garantire il contenimento dei prezzi ed il miglior servizio per i consumatori.



Art. 2.



(Definizioni)



1. Per attività di emissione di buoni pasto si intende l'attività, svolta esclusivamente da società di capitali aventi la stessa come oggetto sociale, finalizzata a rendere, mediante convenzioni, il servizio sostitutivo di mensa aziendale sia pubblica sia privata a mezzo dei buoni pasto.



2. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto, si intendono le somministrazioni di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da esercizi convenzionabili di cui al comma 3.

3. Per esercizi convenzionabili si intendono:



a) i pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle leggi regionali in materia di commercio;



b) le mense aziendali ed interaziendali;

c) le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

d) gli esercizi commerciali rientranti, per dimensione della superficie di vendita, nella definizione di "esercizio di vicinato", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, ai quali sia consentita la vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare.



4. È abrogato l'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.



Art. 3.



(Requisiti delle società di emissione dei buoni pasto)



1. L'attività di emissione di buoni pasto è svolta da società di capitali, il cui capitale sociale interamente versato non sia inferiore a 100.000 euro.



2. L'oggetto sociale è rappresentato unicamente dall'emissione di buoni pasto, finalizzata alla somministrazione di servizi per la ristorazione, con esclusione espressa di ogni altra attività non connessa, ed in particolare dell'attività finanziaria, in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma esercitata.

3. Le società emettitrici di buoni pasto svolgono la propria attività previa dichiarazione resa al Ministero delle attività produttive, sotto la responsabilità dei rappresentanti legali, del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

4. Le società emettitrici prestano fideiussione bancaria, da allegare alla dichiarazione di cui al comma 3, secondo le modalità e nella misura prevista con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 4.



(Definizione e requisiti dei buoni pasto)



1. I buoni pasto sono documenti di legittimazione destinati all'identificazione dei beneficiari della prestazione e non rappresentano un titolo di credito, escludendosi qualsiasi facoltà di cessione dei medesimi a pena di nullità. Sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato durante la giornata lavorativa.



2. I buoni pasto non concorrono, altresì, alla formazione del reddito di lavoro subordinato, se non per la quota eccedente il valore facciale pari a quanto stabilito dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66, del 21 marzo 1994, aggiornato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT.

3. I buoni pasto sono realizzati secondo le modalità determinate dal Ministero dell'economia e delle finanze con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Tale decreto prevede:



a) l'indicazione del valore facciale;



b) le condizioni di emissione;

c) la previsione di meccanismi di garanzia da eventuali falsificazioni.



Art. 5.



(Convenzioni)



1. Le convenzioni stipulate tra società emettitrici di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili di cui all'articolo 2, comma 3, riportano a pena di nullità:



a) l'indicazione del termine di pagamento da parte della società di emissione dei buoni pasto spesi presso gli esercizi convenzionati;



b) le specifiche condizioni e garanzie di pagamento dei buoni pasto;

c) le clausole di spendibilità del buono pasto, relative alle condizioni di validità ed ai limiti di utilizzo, nonchè ai termini di scadenza, espressi ed uniformi.



Art. 6.



(Commissione di compensazione degli interessi)



1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è istituita, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero delle attività produttive, una commissione di compensazione degli interessi, di seguito denominata "commissione", costituita dai rappresentanti dei tre Ministeri.



2. La commissione è presieduta dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. La commissione determina, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori del commercio, nonché delle società emettitrici di buoni-pasto, le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dalle società emettitrici ai datori di lavoro pubblici e privati che ad esse si rivolgono per organizzare il servizio sostitutivo di mensa, nonché le percentuali massime di sconto che sono riconosciute sul valore facciale del buono pasto dai titolari di esercizi convenzionati alle società emettitrici.

4. Le percentuali massime di cui al comma 3 hanno validità semestrale, con scadenza al 31 dicembre ed al 30 giugno di ciascun anno. La commissione decide entro un mese dalla scadenza di ciascuno di detti termini.



Art. 7.



(Termini di pagamento)



1. Il termine massimo per il pagamento, a fronte della presentazione dei buoni pasto da parte dei titolari degli esercizi convenzionati, è fissato per le società emettitrici in trenta giorni dalla data di emissione della fattura.



2. In caso di mancato pagamento entro i termini, decorrono automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza, gli interessi legali nella misura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.



Art. 8.



(Sanzioni e disposizioni transitorie)





1. Ove il buono pasto sia speso all'interno di esercizi diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 3, il titolare dell'esercizio in cui sia stato accertato l'uso improprio del buono pasto è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.500.



2. La reiterazione dell'uso improprio del buono pasto comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo di quella già comminata.

3. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione della presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

4. Le percentuali di sconto previste dai contratti, comprese le convenzioni CONSIP Spa (Concessionaria servizi informatici pubblici), in essere alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai valori definiti dalla commissione.

5. In caso di mancato adeguamento delle percentuali di sconto da parte delle società emettitrici di buoni pasto, gli interessati ottengono, agendo dinanzi l'Autorità giudiziaria, l'allineamento delle percentuali di sconto ai limiti massimi o a quelli, minori, ritenuti congrui dal giudice, nonchè il risarcimento del maggior danno subito, oltre interessi.

6. Qualora le società emettitrici, nel caso di cui al comma 5, subiscano condanna in giudizio, alle stesse si applicherà la sanzione accessoria della perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un triennio.




1 commento

  1. vorrei sapere se un’associazione senza scopo di lucro può dare i buoni pasto ad una persona che svolge attività continuativa nel centro come pulitore, grazie anticipatamente stefano

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