Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40
Legge regionale 14 settembre 1994 n. 40 (BUR n. 77/1994)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE AL
PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 1 - Finalità.
1. Con la presente legge vengono fissati criteri per la disciplina degli orari
delle attività e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto di quanto disposto dalla legge
1° giugno 1971, n. 425 e dalla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.
1. Il Sindaco, sentite congiuntamente le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative, l'azienda di promozione turistica e le associazioni dei
consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale ed
operanti in ambito regionale, determina l'orario minimo e massimo nella fascia
oraria compresa:
a) tra le ore 5 antimeridiane e le ore 2 del giorno successivo per gli esercizi
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991,
n. 287;
b) tra le ore 8 antimeridiane e le ore 4 del giorno successivo per gli esercizi
di cui alla lettera c) del medesimo articolo; qualora si tratti di sale da ballo
e locali notturni l'orario di attività deve essere continuato.
2. L'orario minimo obbligatorio per ciascun esercizio deve essere compreso tra
le cinque e le otto ore giornaliere, nel rispetto di quanto disposto dal comma
1.
3. L'orario massimo di attività non può superare:
a) le 16 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera a), comma 1
dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;
b) le 20 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alle lettere b) e d), di cui
al comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991;
c) le 14 ore giornaliere, per gli esercizi di cui alla lettera c) di cui al
comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 287/1991.
4. L'orario, nel rispetto del numero massimo di ore consentito per le singole
tipologie, può essere differenziato dal Sindaco per tipo di esercizio e di
servizio svolto, per zona e per periodi dell'anno, con fissazione di limiti
anche più ristretti in relazione alle diverse esigenze.
5. I titolari dei pubblici esercizi hanno l'obbligo di comunicare
preventivamente al Comune l'orario adottato che può essere anche differenziato
per giorni della settimana e per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti
minimi e massimi fissati e di renderlo noto al pubblico con l'esposizione di un
apposito cartello, ben visibile.
6. Gli esercizi di cui alle lettere a) e b), comma 1 dell'articolo 5 della legge
n. 287/1991 ad apertura anche notturna, possono essere autorizzati dal Sindaco,
con le modalità di cui al comma 1, a prorogare la chiusura fino al limite
massimo fissato per la tipologia di cui alla lettera c), comma 1 dell'articolo 5
della legge n. 287/1991.
Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.
1. Il Sindaco può autorizzare la protrazione dell'orario massimo di chiusura per
tutte le tipologie di esercizi pubblici di cui alla presente legge, fino alle
ore 5 dopo la mezzanotte nei periodi:
a) dal 1° dicembre al 6 gennaio successivo, compreso;
b) i 15 giorni precedenti il mercoledì delle Ceneri;
c) dal 1° al 25 agosto compreso;
d) in occasione della festa patronale e per speciali manifestazioni locali.
2. Le limitazioni di orario di cui alla presente legge non si applicano nei
giorni 31 dicembre e 1° gennaio di ogni anno.
Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.
1. Nella determinazione degli orari degli esercizi di cui alla presente legge il
Sindaco deve assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto
della normativa statale e regionale in materia di inquinamento acustico, al fine
di tutelare in via primaria la quiete pubblica.
Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.
1. Limitazioni agli orari possono essere disposte, in via permanente o per
situazioni contingenti, dal Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza, o comunque di interesse pubblico senza applicare le procedure di cui
al comma 1 dell'articolo 2.
Art. 6 - Orario degli esercizi misti.
1. Gli esercizi misti di ristorazione, di cui alla lettera a), comma 1
dell'articolo 5 della legge n. 287/1991 e di somministrazione di cui alla
lettera b), comma 1 dello stesso articolo devono applicare l'orario di apertura
e chiusura corrispondente a quello previsto per l'attività prevalente che deve
essere preventivamente comunicata al Sindaco da parte del titolare
dell'esercizio.
2. Gli esercizi misti muniti congiuntamente di autorizzazione per la
somministrazione e di autorizzazione per il commercio o per altre attività
economiche devono osservare i limiti temporali previsti per ciascuna attività e
sospendere la somministrazione ovvero la vendita dei relativi generi
rispettivamente nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura per
ciascuna specifica attività.
Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.
1. Negli esercizi annessi ad alberghi o altri complessi ricettivi è consentita
la somministrazione di alimenti e bevande, anche fuori dall'orario di cui ai
precedenti articoli, limitatamente alle persone alloggiate.
Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.
1. Nei pubblici esercizi posti nelle aree di servizio lungo le autostrade,
all'interno di stazioni ferroviarie e di autolinee, di aeroporti e di autoporti
è consentita la somministrazione di alimenti e bevande anche al di fuori di
quanto stabilito dall'articolo 2.
Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.
1. Nei mezzi di trasporto pubblico, nelle mense aziendali, negli spacci degli
enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal
Ministero dell'interno, nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose,
negli stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei
vigili del fuoco e per la vendita esercitata in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche, non si applicano le
disposizioni sugli orari di cui all'articolo 2.
Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.
1. I pubblici esercizi di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 5 della
legge n. 287/1991 situati all'interno dell'area di mercati ortofrutticoli od
ittici all'ingrosso o alla produzione o comunque situati nelle immediate
vicinanze, che operano prevalentemente in connessione con l'attività del
mercato, possono essere autorizzati dal Sindaco ad anticipare l'apertura in
corrispondenza agli orari del mercato stesso, osservando comunque l'orario
massimo di 20 ore giornaliere senza possibilità di proroga dell'orario di
chiusura.
Art. 11 - Scelta dell'orario.
1. L'orario scelto dall'esercente, nel rispetto dei limiti minimi e massimi può
essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. La scelta dell'orario deve essere comunicata al Sindaco, sia in caso di
apertura di un nuovo esercizio, che di subingresso, o di trasferimento in altra
sede o di modificazione dell'autorizzazione.
3. Tale comunicazione deve essere effettuata al momento della presentazione
della relativa domanda o comunque prima del rilascio dell'autorizzazione.
4. In caso di subingresso, fino a quando il subentrante non comunichi una
diversa scelta, vale l'orario prescelto dal precedente titolare.
5. L'esercente è obbligato all'osservanza dell'orario prescelto per l'intero
anno solare; l'eventuale modifica per l'anno successivo deve essere comunicata
al Sindaco entro il 1° dicembre. Modifiche per comprovati motivi, nel corso
dell'anno, possono essere consentite dal Sindaco su richiesta dell'esercente,
purchè non contrastino con le esigenze dell'utenza.
6. Qualora le ore di apertura in talune zone si concentrino abitualmente in
alcuni periodi della giornata e ciò risulti dannoso all'interesse dei
consumatori, o comunque per obiettive esigenze di interesse pubblico, il
Sindaco, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1 della legge n.
287/1991, può modificare l'orario scelto dall'esercente.
Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.
1. E' consentito all'esercente di posticipare l'apertura e di anticipare la
chiusura giornaliera dell'esercizio fino ad un massimo di due ore rispetto
all'orario stabilito e, qualora l'esercente abbia scelto un orario continuativo
di almeno 10 ore, di effettuare una chiusura intermedia giornaliera
dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. L'orario non può comunque essere inferiore a quello minimo obbligatorio.
3. In caso di sospensione dell'attività, di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande per un periodo superiore a 30 giorni, il titolare deve darne
notizia al Sindaco almeno 10 giorni prima dell'inizio della sospensione stessa.
Art. 13 - Chiusura settimanale.
1. E' obbligatorio per gli esercizi pubblici un giorno di chiusura settimanale
determinato secondo le modalità della legge 1° giugno 1971, n. 425 e con le
esclusioni previste dalla legge stessa.
2. L'esercente ha facoltà di scegliere un'ulteriore mezza giornata di chiusura
settimanale, immediatamente antecedente o successiva alla giornata di turno di
riposo obbligatorio, previa comunicazione al Sindaco.
Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.
1. Il Sindaco, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 2, , comma 1,
può consentire, per periodi che complessivamente non possono essere superiori a
90 giorni per ciascun anno solare, la deroga all'obbligo di chiusura settimanale
di cui all'articolo 7 della legge 1° giugno 1971, n. 425, per i periodi
dell'anno in cui si verificano eccezionali flussi turistici.
2. Analoghe deroghe possono essere concesse per avvenimenti eccezionali non
ricorrenti o per avvenimenti a carattere nazionale con ripercussioni a livello
locale o per armonizzare il sistema di apertura dei pubblici esercizi con quelli
del commercio al dettaglio in forma fissa o in forma ambulante.
3. Può essere prevista anche una deroga temporanea, per non più di cinque
giornate in un anno solare per ciascun esercente, quando ricorrono particolari
festività o manifestazioni o per motivi di interesse pubblico.
Art. 15 - Cartello orario.
1. E' fatto obbligo agli esercenti di esporre nell'esercizio un cartello
visibile al pubblico, indicante l'orario prescelto di apertura e chiusura
comunicato al Sindaco, nonchè il giorno in cui si effettua la chiusura
settimanale obbligatoria e quella facoltativa eventualmente prescelta.
Art. 16 - Ferie.
1. Al fine di evitare carenze di servizio per gli utenti, in particolare nei
mesi estivi, il Sindaco predispone, nel rispetto delle procedure di cui
all'articolo 2, comma 1, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui
alla presente legge, in modo da garantire un adeguato livello del servizio per
ciascun tipo di esercizio.
2. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante l'esposizione,
con anticipo di almeno 20 giorni, di un apposito cartello ben visibile.
Art. 17 - Abrogazione.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge, il provvedimento del Consiglio
regionale n. 743 del 28 maggio 1993 è abrogato.
Art. 18 - Norme transitorie.
1. Il Sindaco, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, deve emanare apposita ordinanza di disciplina degli orari dei pubblici
esercizi, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legge
stessa.
2. Fino all'emanazione dell'ordinanza di cui al comma 1 si applicano i criteri
per la determinazione degli orari dei pubblici esercizi di somministrazione di
alimenti e bevande di cui al PCR 28 maggio 1993, n. 743.
3. I titolari di esercizi già in attività devono comunicare le scelte relative
all'orario entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del
provvedimento comunale assunto in applicazione della presente legge.
SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 40 (BUR n. 77/1994)
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Orari dei pubblici esercizi.
Art. 3 - Deroga per particolari periodi ed occasioni.
Art. 4 - Limiti agli orari e compatibilità con l'inquinamento acustico.
Art. 5 - Limitazioni degli orari per esigenze pubbliche.
Art. 6 - Orario degli esercizi misti.
Art. 7 - Orario degli esercizi annessi ad alberghi.
Art. 8 - Orario degli esercizi posti in autostrade e stazioni.
Art. 9 - Orari di altri esercizi pubblici.
Art. 10 - Esercizi di somministrazione collocati in aree particolari.
Art. 11 - Scelta dell'orario.
Art. 12 - Deroghe generali all'orario minimo.
Art. 13 - Chiusura settimanale.
Art. 14 - Deroga all'obbligo di chiusura.
Art. 15 - Cartello orario.
Art. 16 - Ferie.
Art. 17 - Abrogazione.
Art. 18 - Norme transitorie.