La Legge Regione Lombardia che disciplina l’attività della somministrazione di bevande e alimenti

Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26

La Legge della Regione Lombardia 24 dicembre 2003 n. 30, pubblicata sul BURL del 29 dicembre, ha ridisciplinato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande modificando la vecchia legge statale 287/1991.



La nuova legge stabilisce che, dal 13 gennaio 2004, la competenza per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento dell'esercizio adibito a somministrazione di alimenti e bevande è del Comune competente per territorio.



L'iscrizione al REC per l'esercizio dell'attività di somministrazione non è più richiesta per coloro che intendono esercitare l'attività nell'ambito della regione; può viceversa, essere necessaria qualora il soggetto risieda nella regione Lombardia (ovvero, in caso di società, qualora essa abbia sede legale in Regione Lombardia) e voglia esercitare l'attività in un'altra regione. In quest'ultima ipotesi occorre, innanzitutto, informarsi presso la Camera di Commercio competente per territorio per verificare l'eventuale esistenza di normative regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande.



Tra le novità più importanti introdotte dalla Legge Regionale 24/12/2003 n. 30 vanno segnalate le seguenti:



La creazione di un'unica tipologia di esercizi di somministrazione che sostituisce le quattro tipologie previste dalla legge 287/1991. L'effettivo esercizio dell'attività rimane, comunque, vincolato al rispetto dei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.





L'abolizione dell'obbligo di iscrizione al REC per coloro che intendono svolgere l'attività di somministrazione.





L'esercizio delle attività di somministrazione alimenti e bevande è subordinato al possesso, in capo al titolare dell'impresa individuale o, in caso di società, associazione od organismi collettivi, in capo al legale rappresentante od a loro delegati, dei requisiti morali e professionali. Il Comune al quale viene richiesto il rilascio dell'autorizzazione accerta anche il possesso di tali requisiti.





I requisiti professionali sono:

aver frequentato con esito positivo un corso professionale per la somministrazione alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia o da un'altra Regione o dalle Provincie autonome di Trento e Bolzano; ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o titolo equivalente legalmente riconosciuto;

aver superato, davanti ad apposita commissione costituita presso la CCIAA, un esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;

essere stato iscritto, nel quinquennio antecedente all'entrata in vigore della legge, al Registro Esercenti il Commercio (REC) di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 e succ. modd. , per l'attività di somministrazione alimenti e bevande.

Sono ammessi all'esame di cui alla lettera b) coloro che hanno assolto agli obblighi scolastici e hanno prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, oppure, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.



Il titolare di autorizzazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), e d), della legge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.



Per avere il testo completo, pubblicato nella gazzetta ufficiale, scrivete al nostro indirizzo e-mail.


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