La formazione del lavoratore all’interno dei bar

La Circolare n. 40/2004 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in materia di contratti di apprendistato.

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con la circolare n. 40 ha analizzato e commentato il decreto legislativo n. 276/2003, emesso in attuazione della legge Biagi (L. n. 30 /2003) sulla riforma del lavoro.

In questa circolare il Ministero ha chiarito che l'apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 276/2003, è oggi in Italia l'unico contratto di lavoro "a contenuto formativo".

Con la legge Biagi, infatti, il vecchio contratto di formazione e lavoro è stato abrogato, con l'eccezione del settore della pubblica amministrazione.

Nei pubblici esercizi, invece, il contratto di apprendistato per formazione è destinato a dominare il mercato.

Con il contratto di apprendistato per formazione, la cui durata massima è di 3 anni, possono essere assunti i giovani che abbiano compiuto 15 anni.

L'apprendista non può essere retribuito secondo tariffe di cottimo.

Il rapporto è costituito a tempo indeterminato: al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro può risolvere il rapporto anche senza giusta causa o giustificato motivo, mentre in assenza di giusta causa o giustificato motivo non sarà possibile recedere dal contratto prima del termine del periodo di apprendistato.

I principi fondamentali dell'apprendistato per formazione sono stabiliti a livello nazionale, ma la regolamentazione della disciplina è effettuata dalle regioni e dalle province autonome d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il parere delle associazioni datoriali e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale.

A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze, a fornire gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.

E' necessario rilevare che, sebbene la disciplina del nuovo apprendistato sia in vigore dal 24 ottobre 2003, affinché sia completamente operativa è necessario attendere le norme di attuazione da parte delle regioni e della contrattazione collettiva.


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