La detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi negli alberghi

Le regole del canone speciale

Il canone RAI è una imposta sul possesso o sulla detenzione dell'apparecchio radiofonico o televisivo, e per legge deve essere pagato da chiunque detenga uno o più apparecchi, indipendentemente dall'utilizzo o meno degli stessi e dalla scelta delle stazioni radio che si decide di ascoltare o delle emittenti che si decide di guardare (R.D.L. 21 febbraio 1938 n. 246).

In Italia esistono due tipi di canone: quello ordinario e quello speciale.

Il canone ordinario è dovuto da chi possiede o detiene l'apparecchio televisivo in ambito familiare; il canone speciale, invece, è dovuto da chi possiede o detiene uno o più apparecchi in locali aperti al pubblico o comunque al di fuori dall'ambito familiare.

In particolare, il canone speciale riguarda la detenzione di uno o più apparecchi radiofonici o televisivi nell'esercizio di un'attività commerciale e a scopo di lucro diretto o indiretto (ad es. alberghi, bar, ristoranti, uffici, ecc.).

Va evidenziato che l'importo del canone di abbonamento speciale non è unico, ma varia a seconda del tipo di attività svolta (es. bar, ristorante, hotel, ecc.) e della categoria.

Nel caso del canone di abbonamento speciale, l'importo può essere dedotto dal reddito d'impresa, qualora sussistano i presupposti fiscali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.

L'abbonamento speciale è strettamente personale e per gli esercizi pubblici deve essere intestato al titolare della licenza.

In caso di cessione degli apparecchi o di cessione o cessazione dell'attività, deve essere data disdetta dell'abbonamento alla RAI nei termini e con le modalità stabilite.

Ai sensi della normativa vigente il pagamento del canone può essere effettuato in una unica soluzione o a rate.

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