La conservazione degli alimenti surgelati

Le disposizioni in materia della Comunità europea

Dalla Comunità Europea sono arrivate nuove regole a garanzia del rispetto della catena del freddo e a tutela della qualità degli alimenti e della salute umana.

In particolare l'UE con il regolamento 12 gennaio 2005 n. 37/2005 ("sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e su quelle di conservazione degli alimenti surgelati") ha apportato delle novità che riguardano anche gli esercizi pubblici che trattano e conservano prodotti surgelati.

Vediamo le prescrizioni principali introdotte.

1. I mezzi di trasporto e i locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati devono essere dotati di adeguati strumenti di registrazione che misurino, con frequenza e ad intervalli regolari, la temperatura dell'aria in cui si trovano i prodotti surgelati.

2. A partire da gennaio 2006, tutti gli strumenti di misurazione utilizzati per misurare la temperatura devono essere conformi alle norme EN 12830, EN 13485 ed EN 13486.

3. Gli operatori del settore alimentare devono conservare tutta la documentazione atta a verificare che gli strumenti di cui sopra siano conformi alla norma EN pertinente.

4. Le registrazioni delle temperature devono essere datate e conservate dall'operatore del settore alimentare per almeno un anno o, a seconda della natura e della durata di conservazione dell'alimento surgelato, per un periodo più lungo.

Occorre rilevare che gli strumenti di misurazione installati fino al 31 dicembre 2005 a norma della legislazione in vigore prima dell'adozione del regolamento in esame possono continuare ad essere utilizzati fino al 31 dicembre 2009 al più tardi.

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