Interinale: se la causale manca o è generica il rapporto diventa a tempo indeterminato

Norme&fisco –

Due recenti sentenze della Cassazione confermano la necessità di indicare con precisione, nel contratto di somministrazione, la motivazione del ricorso al lavoro in affitto. L’indicazione può mancare solo quando riguarda precise categorie di lavoratori

Se nel contratto di somministrazione a termine c’è una causale generica, il rapporto con l’azienda utilizzatrice si trasforma in un contratto a tempo indeterminato. Così affermano due sentenze della Cassazione, la 10560 del 7 maggio e la 11411 del 13 maggio. Il lavoro in affitto deve prevedere infatti una causale specifica. Solo in alcuni casi può esserne privo: quando riguarda precise categorie di lavoratori come i disoccupati, i percettori dell’indennità ordinaria di disoccupazione da almeno sei mesi, i “soggetti percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi”, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (regolamento 800/2008/CE e decreto del Lavoro del 20 marzo 2013) o altre ipotesi definite dai contratti collettivi. È ammessa l’assenza di causale anche nell’ipotesi di primo contratto a tempo determinato di durata non superiore ai 12 mesi, anche in caso di prima missione (legge 92/2012).
Escluse queste circostanze, per usare il contratto di somministrazione a tempo determinato devono sussistere precise “esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo” (vedi riquadro in alto) ben enunciate nel contratto di fornitura tra l’agenzia interinale e l’utilizzatore.
Il contratto è consentito infatti per le sostituzioni di lavoratori assenti per ferie o altri motivi, per le sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso (massimo per due mesi), per un’intensificazione temporanea dell’attività dovuta a flussi non ordinari di clientela e in altre ipotesi previste dalla contrattazione integrativa. E le causali, come hanno sottolineato altre volte i giudici, non possono risolversi in una parafrasi della norma, ma devono spiegare il reale collegamento tra quanto previsto nel contratto e l’effettiva situazione aziendale. n

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