Infortunio sul lavoro

E’ ravvisabile la responsabilità del lavoratore solo quando lo stesso ha adottato comportamenti incompatibili con il sistema di lavorazione

Il Tribunale di Bassano del Grappa si è pronunciato in riferimento alla richiesta di risarcimento del danno avanzata da un dipendente nei confronti della propria datrice lavoro.

Il Tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la responsabilità del lavoratore sorge solo in presenza di condotte anormali, inopinabili, che esulano dal procedimento di lavoro e che risultano incompatibili con il sistema di lavorazione, oppure qualora vi sia stata una violazione da parte del lavoratore di precise disposizioni antinfortunistiche o di specifici ordini.

Diversamente, deve escludersi il concorso di colpa del lavoratore, dal momento che i comportamenti imprudenti dovrebbero essere contenuti dall'adozione di adeguate misure di prevenzione.

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