Indennità e retribuzione nel lavoro intermittente

Tipologie di compensi e regole in caso di malattia

Durante il periodo di validità del contratto, il lavoratore ha diritto a due tipologie di compensi, occorrendo distinguere se lo stesso sta svolgendo l'attività lavorativa o si trova in attesa di chiamata.

Se il lavoratore non sta lavorando e garantisce la sua disponibilità ad essere chiamato, ha diritto ad una indennità di disponibilità che non può essere inferiore ad un minimo fissato.

Nella pratica vi sono varie possibilità.

1) In alcuni casi il lavoratore concede la propria disponibilità a rispondere alla chiamata, senza esclusività alcuna e senza l'impegno di rispondervi, e viene pagato soltanto per le prestazioni effettivamente svolte.

2) In altri, invece, il lavoratore si impegna a rispondere al gestore - di fatto, in esclusiva - a fronte di un'indennità mensile di disponibilità: qui il lavoratore è obbligato a rispondere alla chiamata del datore di lavoro e un suo ingiustificato rifiuto comporta la risoluzione del rapporto, la restituzione dell'indennità percepita nel periodo successivo alla chiamata rifiutata ed un equo risarcimento del danno, nella misura fissata dal contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale, ovvero dallo stesso contratto intermittente.

3) Nel caso di un contratto di lavoro a chiamata per cui il lavoratore si impegna in relazione ad un periodo circoscritto, come fine settimana, ferie estive o vacanze di natale e pasquali, l'indennità sarà corrisposta solo se si è effettivamente risposto alla chiamata: più che un'indennità, questo ulteriore compenso è di fatto un «premio fedeltà».

In caso di malattia o altro evento che renda impossibile rispondere ad un'eventuale chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il gestore, specificando la durata dell'impedimento.

Per tale periodo egli non matura il diritto all'indennità di disponibilità: anzi, se il lavoratore non informa il datore, perde il suo diritto per un periodo di 15 giorni.

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