Il gestore dell’albergo rumoroso può essere ritenuto responsabile penalmente

Due sentenze in tema di immissioni sonore



Correttamente il gestore di un bar è ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.



Cassazione penale, sez. I, 28 marzo 2003, n. 16686





Le due ipotesi dell'art. 659 c.p. costituiscono distinti titoli di reato, essendo rinvenibile, la prima, nel fatto di arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone e, la seconda, in quello dell'esercizio di un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o dell'autorità, con la conseguente presunzione iuris et de iure del disturbo solo se connesse all'irregolare esercizio del mestiere e, pertanto, dell'ammissibilità di un loro concorso. Tuttavia è ravvisabile l'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 659 citato ove le omissioni sonore oltre l'ambito della normale tollerabilità siano conseguenti ad un abuso della utilizzazione dei mezzi di esercizio del mestiere di per sè rumoroso, con l'effusione aggiuntiva di rumori non strettamente connessi all'esercizio dell'attività (nella specie abnorme propagazione di strepiti, schiamazzi, rumori di cucina, "chiamate", aggiuntivi alla necessaria diffusione, nei locali del canto e della musica connesso alla gestione di un "piano bar").

Cassazione penale, sez. I, 2 maggio 1994

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome