I requisiti del c.d. “lavoro intermittente”

Decreto Legislativo n. 276 del 2003

Introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 276 del 2003 (articoli da 33 a 40) in attuazione della legge Biagi n. 30 del 2003, il lavoro intermittente offre vantaggi sia al gestore che può valersi di nuovo personale in caso di urgenza, sia a tutti coloro che, in attesa di un impiego stabile, ambiscono ad ottenere un'occupazione, anche se temporanea.

Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova e deve contenere alcune indicazioni, tra cui:

- la durata e l'ipotesi che ne giustifica la stipulazione;

- il luogo e la modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore ed il preavviso della chiamata (che comunque non può essere inferiore a un giorno lavorativo);

- il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione (ivi compresa, eventualmente, l'indennità di disponibilità);

- i tempi e le modalità con le quali il datore di lavoro può richiedere l'esecuzione della prestazione;

- le eventuali misure di sicurezza specifiche, necessarie per la mansione da svolgere.

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