I regolamenti comunitari che formano il c.d. Pacchetto di igiene

Dal 2006 il quadro comunitario di rifermento è mutato

E' utile ricordare che dall'inizio del 2006 è entrato in vigore il nuovo regime relativo all'igiene dei prodotti alimentari, il c.d. "Pacchetto igiene", contenente una serie di provedimenti con i quali si sono ridefinite le regole di igiene, al fine di garantire un elevato livello di sicurezza alimentare e di sanità pubblica.

Questi provvedimenti hanno sostituito dal 1° gennaio 2006 le disposizioni comunitarie vigenti in materia di igiene circa la produzione e la commercializzazione degli alimenti, stabilendo anche una nuova disciplina per quanto riguarda l'attività di controllo delle Autorità competenti.



I recenti regolamenti comunitari, costituenti il cosiddetto "pacchetto igiene", sono i Regolamenti CE 852/04, 853/04, 854/04, 882/04, e Direttiva 2002/99.



Risultano quindi superate le normative comunitarie in materia di autocontrollo, basate sulla Direttiva 93/43/CEE, abrogata dal Regolamento CE 852/04.



Infine si evidenzia che l'applicazione del "pacchetto igiene" ha determinato l'abrogazione totale o parziale di numerose normative specifiche in determinati settori produttivi.



In sintesi:



1) Regolamento 178/02



Identifica nell'analisi del rischio (valutazione -gestione-comunicazione), nell'adozione dei principi dell'analisi HACCP, nella responsabilizzazione primaria degli operatori e nel concetto di rintracciabilità i cardini del nuovo sistema, secondo il principio della trasparenza.





2) Regolamento CE 852/04



L'ambito di applicazione è lo stesso del Decreto legislativo 155/97. Non si applica quindi alla produzione primaria, né a quella domestica.





Il Regolamento stabilisce in tra l'altro:



- requisiti generali e specifici in materia di igiene, validi anche per la produzione primaria;



- analisi dei pericoli e dei punti critici di controlli e conferma del sistema HACCP come strumento di analisi e controllo delle condizioni di igiene e sicurezza delle produzioni alimentari;



- rimangono in vigore i manuali di buona prassi elaborati ai sensi della Direttiva 93/43/CEE;



- viene promossa l'elaborazione e la divulgazione di manuali di buona prassi comunitari e nazionali, la cui applicazione rimane comunque volontaria;





3) Regolamento CE 853/04



Questo Regolamento si applica ai prodotti di origine animale, trasformati o meno, ma non contempla gli alimenti composti anche solo parzialmente da prodotti di origine vegetale. Inoltre, salvo diversamente indicato, il Regolamento non si applica al commercio al dettaglio, né alla produzione primaria per il consumo domestico.



Il Regolamento tra l'altro prevede che:



- gli stabilimenti adibiti alle lavorazioni di prodotti animali devono essere riconosciuti dalle autorità azionali competenti (salvo che si tratti di stabilimenti che esercitano unicamente attività di produzione primaria, trasporto, magazzinaggio di prodotti che non vanno stoccati a temperatura controllata);



- i prodotti di origine animale devono essere contrassegnati, nei casi previsti, da un apposito bollo sanitario apposto ai sensi del Regolamento 854/04;



- devono essere redatti elenchi di Paesi Terzi dai quali sono consentite le importazioni di prodotti animali.







4) Regolamento CE 854/04



Questo Regolamento completa la regolamentazione dell'igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi stabilita dai due atti precedenti.



Il Regolamento stabilisce tra l'altro:



- i requisiti per il riconoscimento degli stabilimenti da parte delle Autorità competenti;



- l'obbligo per gli operatori del settore alimentare di fornire alle Autorità tutta l'assistenza richiesta nell'esecuzione del controllo;



- i controlli sono basati sui principi del sistema HACCP;



- compiti e responsabilità del veterinario ufficiale nel controllo delle carni fresche;



- sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi fissati dal Regolamento stesso;





5) Regolamento CE 882/04



Questo Regolamento integra quanto previsto in tema di controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti e delle condizioni di salute e benessere degli animali allevati.



Non si applica ai controlli ufficiali volti a verificare la conformità alle regole sull'organizzazione comune del mercato dei prodotti agricoli.


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