I pubblici esercizi nella Regione Lombardia

Un approfondimento sulle norme in vigore

La Regione Lombardia, con legge 24 dicembre 2003, n. 30, nell'esercizio della nuova potestà legislativa in materia di commercio, ha approvato la nuova Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, pubblicata nel B. U. Lombardia 29 dicembre 2003, n.53, I Suppl. Ord.



Viene istituita una tipologia unica di esercizio, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione. Detti esercizi possono somministrare alimenti e bevande nei limiti previsti dalla specifica autorizzazione sanitaria.



Dall'entrata in vigore della legge, avvenuta il 13 gennaio 2004, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 287/91, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria e della frequenza ad un corso di aggiornamento professionale, hanno diritto ad estendere la propria attività in relazione alla tipologia unica.



Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d), della legge n.287/91 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di attivare o cedere, entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione.





Vengono modificati i requisiti morali previsti per l'accesso all'attività:



non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che hanno riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni, mentre per la legislazione statale gli anni sono tre;



nel caso di sospensione condizionale della pena non si applica il divieto di ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione.



In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona delegata all'attività di somministrazione, nonché da tutti i soci e dai membri del consiglio di amministrazione, laddove esistente;



Sono previsti:

1. la soppressione del REC (il requisito professionale è riconosciuto a coloro che all'entrata in vigore della legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al REC, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione);

2. la possibilità di sostenere l'esame davanti alla commissione presso la camera di commercio anche per chi non abbia titolo di istruzione secondaria superiore o titolo di studio universitario;

3. l'attribuzione alla Giunta regionale del potere di stabilire titoli di studio validi in sostituzione del corso professionale;

4. l'istituzione di corsi di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l'attività;

5. l'utilizzabilità del requisito relativo alla somministrazione di alimenti e bevande anche per la vendita di prodotti alimentari;

6. l'accertamento dei requisiti nei confronti di cittadini dell'UE e di Paesi terzi, da parte del Comune, anche avvalendosi della Camera di commercio.

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