Guida pratica agli studi di settore: cosa fare se si risulta incongrui

Norme&fisco –

Bar, gelaterie e pasticcerie sono tenuti alla compilazione del modello VG37U. La prima verifica da fare è se il totale dei propri ricavi è allineato ai parametri prefissati. In caso contrario, occorre prepararsi ai controlli dimostrando le ragioni dell’esiguità delle entrate

Una grande mole di dati, contabili ed extracontabili, da indicare. Tempi per la compilazione strettissimi, dal momento che  i moduli, i programmi di calcolo ufficiali e le istruzioni vengono resi disponibili solo pochi giorni prima, se non addirittura dopo, la scadenza dei termini di versamento delle imposte (quest'anno i modelli e i programmi sono stati pubblicati il 18 giugno e la circolare l'11 luglio, mentre il termine di pagamento delle imposte scadeva il 9 luglio, con possibile proroga al 20 agosto con maggiorazione dello 0,4%).
L'appuntamento con gli studi di settore rappresenta ancora per gli operatori un ostacolo non indifferente. A partire dalla raccolta dei dati: mentre quelli contabili sono infatti direttamente ricavabili dalla contabilità, anche semplificata, per i dati extracontabili è necessario che sia l'operatore commerciale a predisporli. Dovrà comunicare, ad esempio, la percentuale di ricavi derivanti dalla somministrazione di panini e simili o di cibi cucinati, se non di prodotti di gelateria o pasticceria o per la vendita di prodotti da banco (caramelle, patatine confezionate e simili) nonché i prezzi praticati per il caffè, l'aperitivo e altro. Mentre per i due anni precedenti si poteva dire che i dati richiesti erano in gran parte preventivabili perché risalivano allo studio per il 2008, per il 2011 lo studio di settore è stato revisionato e rivisto e quindi non si conoscevano i nuovi dati richiesti.

Il controllo a distanza
Ma a cosa servono gli studi di settore? Sono strumenti statistici estremamente sofisticati che l'amministrazione finanziaria ha ideato per controllare, senza accessi e verifiche in loco ma tramite computer, le innumerevoli piccole aziende esistenti in Italia, per le quali un controllo analitico sul campo richiederebbe un dispiego di forze elevato. Ci si affida quindi a verifiche a campione sulla base degli scostamenti.
I calcoli richiesti dagli studi di settore sono molto complessi: possono essere effettuati solo tramite un apposito programma fornito dall'Agenzia delle entrate, denominato Gerico (scaricabile dal sito www.agenziaentrate.gov.it). I risultati che fornisce sono tre: congruità, coerenza e normalità.
La congruità è il risultato più importante e significativo: prevede l'indicazione di un ricavo minimo (il meno elevato) e di uno puntuale; la differenza tra i due importi rappresenta l'imperfezione dello strumento a calcolare con precisione i ricavi. Si ha congruità con il raggiungimento del ricavo puntuale; il posizionamento all'interno dell'intervallo di confidenza (sotto il puntuale ma sopra il minimo) è meno problematico, in quanto in via interpretativa (circolare n. 5 del 23 gennaio 2008) l'Agenzia delle entrate indica che i contribuenti che si collocano all'interno di tale intervallo possono essere considerati “in linea” con le risultanze dello studio di settore e che, di conseguenza, l'attività di accertamento si rivolgerà prioritariamente nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento. Non è proprio dire che sono considerati congrui, ma ci siamo molto vicino.
In caso di non congruità, scatta un meccanismo semiautomatico di accertamento (vedi riquadro in alto).
L'amministrazione finanziaria, con una tesi sostenuta fino al 2007, riteneva che per il soggetto non congruo si invertisse l'onere della prova: che cioè non fosse l'amministrazione a dover provare l'eventuale evasione ma che fosse il contribuente a dover dimostrare di non aver conseguito i maggiori ricavi fino a quelli congrui. Successivamente ha fatto però marcia indietro, accettando i contributi della dottrina giuridica, in virtù anche delle modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008, ritenendo che gli avvisi di accertamento non possano essere basati sul mero rinvio ai risultati degli studi ma che debbano essere ulteriormente motivati: devono quindi dare conto in modo esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi. Anche una sentenza della Corte di cassazione rileva che l'accertamento basato sui soli studi di settore, senza contraddittorio con il contribuente, è illegittimo (sentenza 17229 del 28 luglio 2006).
Bisogna tener presente che la stima della congruità è sempre una, pur sofisticata, media statistica e che bisogna considerare la capacità del campione di rappresentare in modo adeguato le situazioni di “normalità economica” di una determinata realtà produttiva.
Inoltre bisogna anche verificare l'effettiva coincidenza della situazione del singolo contribuente con quella propria della realtà produttiva rappresentata dagli studi, da appurare di volta in volta, valutando le caratteristiche del singolo contribuente, per stabilire se la sua situazione produttiva coincide con quella in cui viene classificata e non presenti caratteristiche tali da poterla considerare “non normale”, in quanto lo studio potrebbe essere non pienamente idoneo a cogliere l'effettiva situazione.

La coerenza
Gli studi di settore portano anche al calcolo della coerenza di alcuni dati. Il software Gerico, infatti, verifica la regolarità statistica dei principali indici relativi all'attività. Gli indici di coerenza sono diversi da settore a settore.
Per lo studio di settore relativo ai bar gli indici di coerenza sono i seguenti:
1. valore aggiunto per addetto;
2. ricarico;
3. durata delle scorte;
4. resa dei consumi di energia elettrica.
Il dato è coerente se rientra tra i minimi e i massimi che riflettono i comportamenti medi degli operatori del settore che svolgono l'attività con simile struttura. A differenza della congruità, tuttavia, in questo caso si è non coerenti anche se si superano i massimi. Essere coerenti significa quindi che i dati risultano all'interno della fascia media. Se uno o più dati non sono coerenti, non scatta un meccanismo semi automatico di accertamento, come invece avviene con la non congruità. La non coerenza segnala all'amministrazione finanziaria un fatto anomalo, che la stessa dovrà valutare per, eventualmente, avviare dei controlli sul campo.
Mentre la non congruità può essere sanata con l'adeguamento, la non coerenza, invece, non è sanabile. In caso di non congruità o non coerenza bisogna controllare con attenzione i dati indicati perché potrebbero essere frutto di errori nell'indicazione dei dati o di anomalie effettive della gestione. Ovviamente le conseguenze sono molto diverse. Così se, per esempio, l'indicatore del ricarico fosse pari a 0.9, significherebbe prestare il servizio sottocosto con due possibili situazioni, o una gestione deficitaria od un errore contabile da correggere.
Gli indici di coerenza danno quindi anche dei segnali utili a livello gestionale.

La normalità economica
L'ultimo risultato che fornisce Gerico è quello relativo alla normalità economica. Gli indicatori di normalità sono specifici per ciascuno studio rispetto a comportamenti considerati normali per i vari settori economici ed entrano nel calcolo della congruità. Sono strumenti idonei ad individuare ricavi, compensi o corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. 

Approfondimento
Bar, gelaterie e ristoranti multiattività: chi deve compilare il VG37U (e chi no)
Una casistica particolare riguarda le aziende nel cui ambito sono svolte più attività d'impresa, rientranti in studi di settore diversi; è il caso di bar-ristoranti, bar-tabaccherie, bar-sale giochi, bar-edicole, bar-distributori di carburante ecc.
Lo studio di settore per bar, gelaterie e pasticcerie (VG37U) si può applicare anche ai contribuenti che svolgono le attività complementari di:
a. ristorazione con o senza somministrazione, anche ambulante;
b. gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone e/o sale giochi e biliardi.
c. beni soggetti ad aggio e ricavo fisso (esclusi quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, dalla rivendita di carburanti e di generi di monopolio).
d. altre attività.

Si applica lo studio VG37U (bar, gelaterie e pasticcerie) se:
1. I ricavi dell'attività di bar, gelateria, pasticceria superano quelli dell'attività di ristorazione. Esempio:
- Ricavi derivanti da attività di bar, gelateria, pasticceria € 90.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 60.000
2. I ricavi dell'attività di bar, gelateria, pasticceria sommati a quelli dell'attività di ristorazione superano quelli delle attività di sale giochi ed apparecchi di cui al punto b. sopra indicato. Esempio:
- Ricavi derivanti da attività bar, gelateria, pasticceria € 50.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 40.000
- Ricavi derivanti dall'attività di giochi € 60.000
3. In presenza di ricavi, anche prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso (esclusi quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, libri e periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti e dalla cessione di generi di monopolio).
Esempio A (si applica VG37U):
- Ricavi derivanti da attività bar, gelateria, pasticceria € 30.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 10.000
- Aggi o ricavi fissi derivanti dall'attività di ricevitoria € 50.000
In questo caso si applica lo studio bar, gelateria, pasticceria (VG37U) nonostante i ricavi derivanti dall'attività di ricevitoria (50.000) siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi (90.000).
Esempio B  (non si applica VG37U):
- Ricavi derivanti da attività bar, gelateria, pasticceria € 30.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 10.000
- Aggi o ricavi fissi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione € 50.000
In questo caso si applica lo studio commercio al dettaglio di carburante perché i ricavi derivanti dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (50.000) sono prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi (90.000).
4. I ricavi dell'attività di bar, gelateria, pasticceria sommati a quelli dell'attività di ristorazione e dell'attività di sale giochi ed apparecchi di cui al punto b. sopra indicato sono maggiori del 30% delle altre attività non precedentemente indicate.
Esempio A (si applica VG37U):
- Ricavi derivanti da attività bar, gelateria, pasticceria € 60.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 40.000
- Ricavi derivanti dall'attività di giochi € 15.000
- Ricavi derivanti dall'attività di vendita di altri prodotti o servizi € 15.000
In questo caso si applica lo studio bar, gelateria, pasticceria (VG37U) perché i ricavi dell'ultima attività (15.000) sono inferiori al 30% del totale (130.000).
Esempio B  (non si applica ma si compila VG37U):
- Ricavi derivanti da attività bar, gelateria, pasticceria € 60.000
- Ricavi derivanti da attività di ristorazione € 40.000
- Ricavi derivanti dall'attività di giochi € 15.000
- Ricavi derivanti dall'attività di vendita di altri prodotti o servizi € 85.000
Non si applica lo studio bar, gelateria, pasticceria (VG37U) perché i ricavi dell'ultima attività (85.000) sono superiori al 30% del totale (200.000). In questo caso si rientra nella situazione generale definita di “multiattività” che si ha quando le attività non rientranti nello studio di settore prevalente superano il 30% del totale dei ricavi. Va compilato il modulo dell'attività prevalente ma i risultati dello studio di settore non possono essere utilizzati per l'accertamento. Deve anche essere compilato l'apposito prospetto dei soggetti multiattività presente nel modello relativo allo studio di settore in cui vi sono le attività prevalenti, indicando i dati (contabili ed extracontabili) relativi alla totalità delle attività d'impresa esercitate. Va inoltre compilato il prospetto delle “Imprese multiattività” indicando distintamente i ricavi delle varie attività rientranti nel medesimo studio di settore.

Lascia un commento

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome