Gli adempimenti richiesti al barista in tema di divieti sul fumo

I chiarimenti del Ministero della Salute

Il Ministro della salute è intervenuto per dissipare alcuni dubbi sull'interpretazione e l'applicazione della normativa antifumo, adottando la circolare pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23.12.2004.

La circolare ha precisato che in via di principio il divieto si applica sia ai luoghi di lavoro pubblici, sia a tutti i locali chiusi privati, aperti al pubblico o ad utenti; nei luoghi di lavoro pubblici il divieto non prevede eccezioni e vale quindi per scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione, autobus, taxi, metropolitane, musei, sale di attesa delle stazioni, ecc.; per tutti i locali chiusi privati aperti al pubblico o ad utenti (ad es. bar, ristoranti, circoli privati, discoteche, cinema, teatri, sale da gioco ecc.) c'è invece la facoltà di realizzare degli spazi appositi per consentire il fumo:

a) a un numero predefinito di persone;

b) in spazi isolati e adeguatamente ventilati;

c) con dotazione di appositi cartelli.

Il 10 gennaio 2005 è scaduta la proroga per adeguare i locali secondo quanto prescritto dalla normativa, anche se che gli spazi alternativi per i fumatori non debbono essere comunque ultimati entro quella data, essendo l'unico adeguamento veramente necessario quello che prescrive di esporre i cartelli con la scritta "VIETATO FUMARE", con l'indicazione della normativa di riferimento e gli importi delle sanzioni correnti (attualmente da 27,5 a 275 euro; importi raddoppiati se la violazione avviene in presenza di una donna visibilmente incinta o di minorenni).

A ben vedere, un altro obbligo previsto in capo ai soggetti responsabili dei locali privati o alle persone da questi formalmente delegate è quello di attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori, che se ignorati faranno seguire la segnalazione del fatto al personale legittimato a contestare ed a verbalizzare le multe (polizia giudiziaria, polizia amministrativa locale, guardie giurate appositamente incaricate).

Chi non ottempera a questo obbligo può essere sanzionato con multe da 200 a 2000 euro, con la sospensione da tre giorni a tre mesi o con la revoca della licenza di esercizio del locale.

Inoltre, la circolare ha precisato che i dirigenti delle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni e di aziende e agenzie pubbliche devono indicare con un atto formale i soggetti ai quali compete vigilare, accertare e contestare le infrazioni.







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