Giochi: pubblicità ben regolata

Giochi&scommesse –

Il decreto Balduzzi è legge: fissate regole severe (e sanzioni) sui contenuti delle comunicazioni nei pubblici esercizi. Stop definitivo a “totem” e gambling on line all’interno dei locali

Un passo in avanti nella prevenzione dei rischi derivanti dal gioco e nel controllo dei messaggi pubblicitari da parte degli operatori del settore. Ma anche qualche responsabilità in più per gli esercenti. La conversione in legge del “decreto sulla Salute”, meglio noto come “decreto Balduzzi”, rappresenta un punto di svolta per il comparto del gioco legale in Italia: l'entrata nei “Livelli essenziali di assistenza” (Lea) del Sistema Sanitario Nazionale del gioco problematico, pur non rappresentando una soluzione radicale, pone un piccolo mattone sulla via che conduce a un approccio più consapevole al problema.
La prevenzione dei rischi e la tutela dei minori (sotto più aspetti) la fanno da padrone: anche gli esercenti che gestiscono gioco nel proprio locale dovranno mettere in atto alcune “buone pratiche” per essere in regola con la legge.
A partire dai messaggi pubblicitari, anche se fai da te. Le nuove campagne di comunicazione dovranno, infatti, rispondere a dei requisiti di “base”: il gioco con vincita in denaro non potrà più essere pubblicizzato in spazi televisivi, radiofonici, teatrali e cinematografici dedicati ai più giovani. E le campagne, anche su stampa e Internet, non potranno incitare al gioco, dovranno tenere presente l'eventuale “presenza” di un minore, e da ultimo (ma non in ordine di importanza per chi gestisce un esercizio pubblico) dovrà necessariamente contenere “formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco”, indicando tra l'altro la possibilità di consultare note informative sulle “probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato” nonché dei singoli concessionari e dei punti di raccolta dei giochi.
Stop, quindi, alla pubblicità “fai da te” e un primo obbligo per gli esercizi pubblici: avere sempre a disposizione, insieme alla tabella dei giochi proibiti e a chiare indicazioni sul divieto di gioco per i minori, degli “avvisi” sui rischi connessi con il gioco e sulle singole possibilità di vincita.

Previsti 10mila controlli

Il materiale informativo, recuperabile presso le aziende sanitarie locali sarà appositamente diretto “a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate” al gioco d'azzardo problematico. Un piccolo contributo alla causa giungerà dai concessionari che, sulle proprie schede di gioco, saranno chiamati a pubblicare “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”. A partire dal 1° gennaio 2013 il provvedimento impone ai punti di gioco che le stesse formule di avvertimento devono essere applicate su slot e Vlt e nei punti vendita in cui si raccoglie gioco con scommesse sportive e ippiche.
Per l'inosservanza di queste norme, le multe potranno arrivare fino a 50mila euro e potranno essere comminate al concessionario, ma anche “al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi”.
Un capitolo a parte lo occupa nel “decreto Balduzzi” il controllo sui minori: il titolare dell'esercizio commerciale “identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”. Il provvedimento prevede 10mila controlli, effettuati da diversi soggetti: Agenzia delle dogane e dei monopoli, Siae, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale. Si rafforza, inoltre, il divieto di utilizzo da parte dei consumatori all'interno del punto di gioco di “totem” e di apparecchiature che “attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” o da chiunque altro.

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