Contributi previdenziali: le scadenze da segnare in agenda

Guida pratica –

Chi è tenuto ai versamenti, come calcolare i contributi, la possibilità di rateizzazione e il calcolo degli interessi. Una guida completa per mettersi in regola con l’Inps

Ogni tre mesi si presenta l'impegno del versamento della quota minima del contributo previdenziale per gli esercenti attività commerciali, turistiche e del terziario e quelle artigianali. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti e affini) rientra tra le attività commerciali, mentre quella della preparazione di gelati rientra nelle attività artigianali, per chi è iscritto nel relativo albo.

Le proroghe per il 2011
Quest'anno sono già state versate due quote fisse: la prima entro il 16 febbraio quale quarta quota dell'anno passato; la seconda entro il 16 maggio quale prima quota dell'anno 2011. Altre due quote andranno versate entro il 22 agosto come da proroga e entro il 16 novembre, per poi ricominciare da febbraio 2012. Le scadenze più importanti in termini di importi sono quelle del 16 giugno prorogata quest'anno al 6 luglio e del 30 novembre di ogni anno, perché in tali date vanno versati i saldi e gli acconti dei contributi legati al reddito, se supera l'importo minimo stabilito.
Vediamo però la normativa in maniera organica.
Per gli esercenti attività commerciali, turistiche, artigianali e del terziario esiste l'obbligo previdenziale, con diritto alla relativa pensione, in particolare per: titolari di impresa individuale, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali; collaboratori di impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale; soci accomandatari di società in accomandita semplice soci di società in nome collettivo o di fatto che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e che ne assumano gli oneri e i rischi relativi (sicuramente rientrano in tale ambito i soci amministratori di tali società, mentre non rientrano i soci accomandanti) e i soci operativi di società a responsabilità limitata, se organizzata e diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari. Per tutti i soggetti sopra indicati l'attività esercitata nell'ambito dell'impresa o società deve essere abituale e prevalente rispetto alla totalità delle attività lavorative.

Il calcolo dei contributi
Questi soggetti devono iscriversi alla cosiddetta gestione previdenziale dei commercianti (terziario) o degli artigiani presso l'Inps e versare il relativo contributo previdenziale, applicando al reddito di impresa individuale le percentuali previste (vedi tabella); per i collaboratori familiari o coniugi di azienda coniugale sulla quota di reddito che è loro attribuita al reddito di partecipazione in società di persone, così come indicato nella dichiarazione dei redditi personale (quadro RH); per i soci di società a responsabilità limitata sul reddito di impresa della società moltiplicato per la percentuale di partecipazione alla divisione degli utili. Da ricordare che se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare, si considera il reddito dell'ultima dichiarazione presentata. I redditi sono quelli denunciati ai fini fiscali, al lordo delle imposte. Se un soggetto possiede più tipologie di tali redditi, il contributo è calcolato sulla somma di tutti i redditi provenienti da impresa o da partecipazione in impresa e non solo sui redditi generati dall'attività che dà titolo all'iscrizione. Così se un socio operativo di srl è anche socio accomandante di una sas, dovrà calcolare il contributo sul totale dei due redditi, anche se per il secondo non è iscrivibile alla gestione previdenziale. I contributi per i collaboratori familiari e per il coniuge di azienda coniugale sono calcolati e pagati direttamente dal titolare dell'impresa, che ne espone i dati nella propria dichiarazione dei redditi (quadro RR). Nessun obbligo spetta quindi al collaboratore o coniuge.

I versamenti

I versamenti, tramite modello F24, obbligatoriamente per via telematica per i soggetti titolari di partita Iva, sono da effettuarsi fino a concorrenza del minimale. Ultimamente l'Inps, nei casi in cui il soggetto è titolare di partita Iva, non invia più i modelli precompilati ma una comunicazione con gli importi e i codici per compilare i modelli. Gli importi eccedenti il minimale devono essere indicati nel quadro RR della dichiarazione dei redditi personale e devono essere versati con le stesse modalità e con gli stessi termini del saldo delle imposte dirette. È dovuto inoltre un acconto sull'anno in corso, da versare negli stessi termini degli acconti delle imposte dirette, ma calcolato in maniera diversa. Infatti, l'acconto è pari al 100% dei contributi che sarebbero dovuti per l'anno in corso calcolati sui redditi dell'anno precedente e suddiviso in due rate uguali: la prima da versarsi entro il 16 giugno (termine prorogato al 6 luglio per il 2011), la seconda entro il 30 novembre. In pratica si prende il reddito dell'anno prima, si toglie il minimale dell'anno in corso e si fa il calcolo del contributo in acconto applicando i nuovi scaglioni e le nuove aliquote. L'importo così risultante si divide in due. Il secondo acconto da versare a novembre non può essere rateizzato.

La rateizzazione

La scadenza di versamento del saldo dell'anno precedente e del primo acconto dell'anno in corso è, come dicevamo, al 6 luglio. Può essere rinviata di 30 giorni (5 agosto) con una maggiorazione del 0,4% (quattro per mille). Il contribuente può pagare in rate mensili le somme dovute sia a titolo di saldo dei contributi dell'anno precedente che di primo acconto per l'anno in corso.
Il numero di rate è libero ma in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno e non possono essere saltati dei mesi: se si scelgono due rate dovranno essere versate nei primi due mesi (giugno e luglio o luglio e agosto, se i versamenti partono da luglio), tre rate nei primi tre mesi e così via. Le rate devono essere arrotondate al centesimo di euro e devono essere versate la prima entro i termini normali, dalla seconda in poi entro il giorno 16 dei mesi successivi. Gli interessi non devono essere versati se inferiori a 1,03 euro.

Gli interessi
Nel modello F24 di pagamento di ciascuna rata il contribuente deve indicare, nell'apposito spazio, la rata che sta versando e il numero complessivo delle rate (1/4, 2/4 o 1/6, 2/6, eccetera).
Le quote capitale delle rate devono essere tutte di uguale importo mentre differenti saranno gli interessi da calcolare su ogni singola rata: agli importi rateizzati si applica il tasso di interesse del 4% annuo, dividendo l'importo dovuto per il numero delle rate e applicando l'interesse dello 0,33% per ogni mese a ogni singola rata. In questo modo la prima sarà senza interessi, la seconda aumentata dello 0,33% e così via.
Se ci si avvale del differimento della scadenza di pagamento al 5 agosto, si prenderà l'importo maggiorato dello 0,4%, si dividerà per il numero delle rate e si calcoleranno gli interessi come sopra. Le rate devono essere versate ogni mese: non è possibile fare rate bimestrali o trimestrali, ma solo mensili. L'unica facoltà concessa è quella relativa al numero di rate che, in ogni caso, non possono superare il mese di novembre.

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