Comodato d’uso, gli obblighi del gestore

Normative –

Il gestore è tenuto a impiegare l’attrezzatura ricevuto in comodato solo secondo l’uso determinato dal contratto

Nella prassi commerciale i locali ricorrono spesso a contratti di fornitura di bevande e alcolici con distributori specializzati. La maggior parte di questi contratti ha durata pluriennale e prevede un’esclusiva contrattuale a favore del fornitore/distributore a fronte di “premi”, costituenti bonus in denaro, che quest’ultimo riconosce al locale qualora vengano rispettati livelli minimi di consumo. Va detto che la concessione di una esclusiva, affinché possa dirsi corretta, dovrebbe essere retribuita alla sottoscrizione del contratto con un versamento una tantum, ovvero annuale, mentre il riconoscimento del premio può correttamente discendere dai consumi. Molto spesso il superamento dei limiti minimi di consumo è necessario non solo per l’incasso di eventuali bonus, ma anche per la prosecuzione del contratto al cui interno, generalmente, è apposta una clausola di risoluzione a favore del fornitore per mancato raggiungimento dei quantitativi richiesti. Sempre all’interno di questi contratti è d’uso che il fornitore conceda in comodato le attrezzature. Questi apparecchi si intendono concessi sempre a titolo gratuito, anche se non specificato nel contratto. Tanto infatti stabilisce espressamente il codice civile all’art. 1803. Il gestore è tenuto a impiegare l’attrezzatura ricevuto in comodato solo secondo l’uso determinato dal contratto e non può, a sua volta, concederlo a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Al termine del contratto le apparecchiature ricevute in comodato dovranno essere restituite e, qualora risultassero deperite per il solo effetto del loro corretto utilizzo, il gestore non potrà essere ritenuto responsabile né rispondere del deterioramento.

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