Cinque strade per chiudere col fisco evitando le liti giudiziarie

Norme&fisco –

Il contribuente che riceve un avviso di accertamento ha di fronte a sé varie opportunità: se ritiene che ci sia un errore del Fisco, può fare ricorso. Se riconosce il torto e paga, ottiene sanzioni ridotte. Oppure può cercare un accordo con l’Agenzia: ecco come fare

Accordarsi con il fisco.Per i contribuenti che ricevono un avviso di accertamento, la normativa fiscale prevede degli strumenti il cui scopo è quello di evitare il sorgere di un contenzioso giudiziario. Le Commissioni tributarie costituiscono l’organo giurisdizionale (potremmo dire: il “tribunale”) destinato a risolvere le controversie tra amministrazione finanziaria e contribuente. Evitando il ricorso alle Commissioni tributarie, lo Stato ha il vantaggio di incassare subito e definitivamente ovvero di evitare un contenzioso perdente con condanna alle spese nel caso in cui sia incorso in un errore. Il contribuente, di converso, può ottenere una riduzione delle sanzioni e l’eventuale riconoscimento di sue contestazioni sui valori richiesti dall’amministrazione finanziaria.
Quando il Fisco commette un errore e riconosce il proprio torto, il contribuente può vedere riconosciute le proprie ragioni tramite lo strumento dell’autotutela (vedi box a pagina 71). Negli altri casi, sono previste quattro possibili strade per chiudere la partita.

L’acquiescenza
I contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contestabili, possono, se rinunciano a presentare ricorso, ottenere una riduzione delle sanzioni e la possibilità di un pagamento rateizzato senza garanzia e con applicazione degli interessi. L’accettazione dell’atto, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta, infatti, la riduzione a 1/3 (1/6 se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da un processo verbale di constatazione o da un invito al contraddittorio) delle sanzioni amministrative, a patto che il contribuente rinunci a impugnare l’avviso di accertamento e a presentare istanza di accertamento con adesione e paghi, entro il termine di proposizione del ricorso (60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento), le somme ridotte dovute (o la prima rata, in caso di pagamento rateale), la cui quietanza deve essere fatta pervenire all’Agenzia delle Entrate entro 10 giorni.

Adesione: le due forme
Il contribuente che accetta i contenuti di un invito al contraddittorio (o invito a comparire), in cui è indicata la pretesa fiscale e i motivi che l’hanno determinata, ottiene la riduzione a 1/6 delle sanzioni e la possibilità di pagamento rateizzato senza garanzia.
La definizione si realizza con l’assenso del contribuente e il pagamento delle somme dovute (intero o prima rata), entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.
La comunicazione di assenso all’adesione, da inviare alla competente Agenzia, deve contenere, in caso di pagamento rateale, anche l’indicazione del numero delle rate prescelte e la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, pari, dall’1 gennaio 2012, al 2,5% annuo.
Il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione preliminare all’emissione di un accertamento parziale che contiene la constatazione di violazioni sostanziali per imposte sui redditi, Irap ed imposta sul valore aggiunto può definire il rapporto tributario, accettando i rilievi e dei contenuti dell’atto ricevuto. Si parla in questo caso di adesione al processo verbale di constatazione, che dà diritto - come per l’adesione all’invito al contradditorio - alla riduzione a 1/6 delle sanzioni e alla possibilità di pagamento rateizzato senza garanzia.
Per aderire va presentata una comunicazione all’Agenzia delle Entrate competente e all’organo che ha redatto il verbale (esempio: Guardia di Finanza), entro 30 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, utilizzando l’apposito modello (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10/09/2008), con allegata copia di un documento di identità o di riconoscimento non scaduto.
In seguito all’adesione l’Agenzia emette un “atto di definizione dell’accertamento parziale”, contenente gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda e la liquidazione delle maggiori imposte, sanzioni e altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale. L’atto è notificato al contribuente entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di adesione. La notifica dell’atto di definizione determina l’obbligo in capo al contribuente di versare le somme dovute, come risultanti dallo stesso. Il mancato pagamento delle somme definite comporta la loro iscrizione a ruolo.

La ricerca dell’accordo
L’ultima possibilità per definire le imposte dovute ed evitare la lite nelle Commissioni tributarie è l’accertamento con adesione. Consiste in una richiesta, con opportuna motivazione, di diminuzione delle imposte accertate. Comporta la riduzione delle sanzioni alla misura di 1/3 del minimo e la possibilità di un pagamento rateizzato senza garanzia e con applicazione degli interessi.
In pratica si portano le proprie ragioni all’Agenzia delle Entrate, instaurando una trattativa che, in caso positivo, si conclude con un accordo sugli importi contestati, che può essere raggiunto prima o dopo l’emissione di un avviso di accertamento, ma comunque prima della presentazione del ricorso alle Commissioni tributarie. La procedura può essere attivata sia dal contribuente sia dall’Agenzia delle Entrate competente.
Se l’invito alla definizione con accertamento con adesione proviene dall’Agenzia deve essere comunicato prima della notifica dell’avviso di accertamento: vi sono indicati i periodi d’imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo dell’appuntamento, gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento. Se il contribuente non aderisce all’invito a comparire non potrà in seguito ricorrere a tale istituto per gli stessi elementi e periodi d’imposta indicati nell’invito. Se, invece, è il contribuente ad avviare la procedura, presenta una domanda in carta libera in cui chiede all’ufficio competente di formulargli una proposta di accertamento per un’eventuale definizione. La domanda può essere fatta prima di aver ricevuto la notifica di un atto di accertamento non preceduto da un invito a comparire oppure anche dopo, ma
solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.
La domanda di adesione va presentata - prima del ricorso alla Commissione tributaria - all’ufficio che ha emesso l’atto entro 60 giorni dall’avvenuta notifica mediante consegna diretta o a mezzo posta.
Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l’ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire. Se viene raggiunto un accordo, i contenuti dello stesso vengono riportati su un atto di adesione, sottoscritto da entrambe le parti.
L’intera procedura si perfeziona con il pagamento delle somme risultanti dall’accordo stesso. La prima o unica rata deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione ed entro i 10 giorni successivi al pagamento il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza.
I termini per un eventuale ricorso e per il pagamento delle imposte accertate restano sospesi per 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione. Se non si raggiunge un accordo, il contribuente può presentare ricorso al giudice tributario contro l’atto già emesso (o che sarà in seguito emesso) dall’ufficio.

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